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TITOLO III POLITICHE E AZIONI INTERNE CAPO I MERCATO INTERNO SEZIONE 1 INSTAURAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO ARTICOLO III-130 1. L'Unione adotta le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti della Costituzione. 2. Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne‚ nel quale è assicurata la libera circolazione delle persone‚ dei servizi, delle merci e dei capitali conformemente alla Costituzione. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che definiscono gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori considerati. 4. Nella formulazione delle proprie proposte per realizzare gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato‚ per l'instaurazione del mercato interno‚ da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le misure appropriate. Se queste misure assumono la forma di deroghe‚ esse debbono avere carattere temporaneo ed arrecare quante meno perturbazioni possibile al funzionamento del mercato interno.
ARTICOLO III-131 Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato interno abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
ARTICOLO III-132 Quando delle misure adottate nei casi di cui agli articoli III-131 e III-436 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno, la Commissione esamina con lo Stato membro interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dalla Costituzione. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli III-131 e III-436. La Corte di giustizia statuisce a porte chiuse.
SEZIONE 2 LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI SERVIZI Sottosezione 1 Lavoratori ARTICOLO III-133 1. I lavoratori hanno il diritto di circolare liberamente all'interno dell'Unione. 2. È vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri‚ per quanto riguarda l'impiego‚ la retribuzione e le altre condizioni di lavoro. 3. I lavoratori hanno il diritto, fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico‚ pubblica sicurezza e sanità pubblica: a) di rispondere a offerte di lavoro effettive‚ b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri‚ c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro‚ conformemente alle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali‚ d) di rimanere‚ a condizioni che sono oggetto di regolamenti europei adottati dalla Commissione‚ sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego. 4. Il presente articolo non si applica agli impieghi nella pubblica amministrazione.
ARTICOLO III-134 La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori‚ quale è definita dall'articolo III-133. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea mira in particolare a: a) assicurare una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro; b) eliminare le procedure e prassi amministrative‚ come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili‚ contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori; c) abolire tutti i termini e le altre restrizioni, previsti dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri‚ che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri‚ in ordine alla libera scelta di un lavoro‚ condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali; d) istituire meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.
ARTICOLO III-135 Gli Stati membri favoriscono‚ nel quadro di un programma comune‚ gli scambi di giovani lavoratori.
ARTICOLO III-136 1. In materia di sicurezza sociale, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per realizzare la libera circolazione dei lavoratori‚ attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti dipendenti e autonomi e ai loro aventi diritto: a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali‚ sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste‚ b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri. 2. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 1 leda aspetti fondamentali del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all’articolo III-396 viene sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo: a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all’articolo III-396, oppure b) chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato.
Sottosezione 2 Libertà di stabilimento ARTICOLO III-137 Nel quadro della presente sottosezione‚ le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro sono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie‚ succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti nel territorio di uno Stato membro. I cittadini di uno Stato membro hanno il diritto di accedere, nel territorio di un altro Stato membro, alle attività autonome e di esercitarle, nonché di costituire e gestire imprese, in particolare società ai sensi dell'articolo III-142‚ secondo comma‚ alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato membro di stabilimento nei confronti dei propri cittadini‚ fatta salva la sezione 4 relativa ai capitali e ai pagamenti.
ARTICOLO III-138 1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù del paragrafo 1‚ in particolare: a) trattando‚ in generale‚ con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi‚ b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno dell'Unione delle diverse attività interessate‚ c) sopprimendo le procedure e prassi amministrative, contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri‚ il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento‚ d) vigilando a che i lavoratori dipendenti di uno degli Stati membri‚ occupati nel territorio di un altro Stato membro‚ possano rimanervi per intraprendere un'attività autonoma‚ quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi‚ e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro‚ sempre che non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo III-227‚ paragrafo 2‚ f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato‚ da una parte, alle condizioni per l'apertura di agenzie‚ succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e, dall'altra, alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime‚ g) coordinando‚ nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti‚ le garanzie che sono richieste‚ negli Stati membri‚ alle società ai sensi dell'articolo III-142‚ secondo comma per proteggere gli interessi sia dei soci sia dei terzi‚ h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.
ARTICOLO III-139 La presente sottosezione non si applica‚ per quanto riguarda lo Stato membro interessato‚ alle attività che in tale Stato partecipino‚ sia pure occasionalmente‚ all'esercizio dei pubblici poteri. La legge o legge quadro europea può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni della presente sottosezione.
ARTICOLO III-140 1. La presente sottosezione e le misure adottate in virtù della medesima lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. 2. La legge quadro europea coordina le disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO III-141 1. La legge quadro europea facilita l'accesso alle attività autonome e l'esercizio di queste. È intesa: a) al reciproco riconoscimento dei diplomi‚ certificati ed altri titoli, b) al coordinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività autonome e all'esercizio di queste. 2. Per quanto riguarda le professioni mediche‚ paramediche e farmaceutiche‚ la graduale soppressione delle restrizioni è subordinata al coordinamento delle condizioni d'esercizio di tali professioni nei vari Stati membri.
ARTICOLO III-142 Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale‚ l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione sono equiparate‚ ai fini dell'applicazione della presente sottosezione, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Per "società" si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale‚ comprese le società cooperative‚ e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato‚ ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.
ARTICOLO III-143 Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società ai sensi dell'articolo III-142, secondo comma. Sottosezione 3 Libera prestazione di servizi ARTICOLO III-144 Nel quadro della presente sottosezione, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione. La legge o legge quadro europea può estendere il beneficio della presente sottosezione ai prestatori di servizi cittadini di uno Stato terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.
ARTICOLO III-145 Ai fini della Costituzione‚ sono considerate servizi le prestazioni fornite di norma dietro retribuzione‚ in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle persone, delle merci e dei capitali. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale‚ b) attività di carattere commerciale‚ c) attività artigiane‚ d) attività delle libere professioni. Senza pregiudizio della sottosezione 2 relativa alla libertà di stabilimento‚ il prestatore può‚ per l'esecuzione della prestazione‚ esercitare‚ a titolo temporaneo‚ la sua attività nello Stato membro ove la prestazione è fornita‚ alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.
ARTICOLO III-146 1. La libera circolazione dei servizi‚ in materia di trasporti‚ è regolata dal capo III, sezione 7 relativa ai trasporti. 2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono legati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione della circolazione dei capitali.
ARTICOLO III-147 1. La legge quadro europea stabilisce le misure per realizzare la liberalizzazione di un determinato servizio. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Nella legge quadro europea di cui al paragrafo 1 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione‚ ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.
ARTICOLO III-148 Gli Stati membri si sforzano di procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù della legge quadro europea adottata in applicazione dell'articolo III-147, paragrafo 1, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
ARTICOLO III-149 Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi‚ gli Stati membri le applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo III-144‚ primo comma.
ARTICOLO III-150 Gli articoli da III-139 a III-142 sono applicabili alla materia regolata dalla presente sottosezione.
SEZIONE 3 LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Sottosezione 1 Unione doganale ARTICOLO III-151 1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto‚ fra gli Stati membri‚ dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente‚ come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti tra gli Stati membri ed i paesi terzi. 2. Il paragrafo 4 e la sottosezione 3 relativa al divieto delle restrizioni quantitative si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri. 3. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse. 4. I dazi doganali all'importazione o all'esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di carattere fiscale. 5. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che fissano i dazi della tariffa doganale comune. 6. Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi del presente articolo, la Commissione s'ispira: a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi‚ b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno dell'Unione‚ nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la competitività delle imprese‚ c) alla necessità di approvvigionamento dell'Unione in materie prime e semiprodotti‚ pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza per i prodotti finiti; d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e un'espansione del consumo nell'Unione.
Sottosezione 2 Cooperazione doganale ARTICOLO III-152 Nei limiti del campo di applicazione della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce misure per rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione.
Sottosezione 3 Divieto delle restrizioni quantitative ARTICOLO III-153 Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all'importazione sia all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
ARTICOLO III-154 L'articolo III-153 lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione‚ all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica‚ di ordine pubblico‚ di pubblica sicurezza‚ di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali‚ di protezione del patrimonio artistico‚ storico o archeologico nazionale‚ o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia‚ tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
ARTICOLO III-155 1. Gli Stati membri procedono a un riordinamento dei monopoli nazionali che presentano carattere commerciale‚ in modo che venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il presente articolo si applica a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro‚ de jure o de facto‚ controlla‚ dirige o influenza sensibilmente‚ direttamente o indirettamente‚ le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Si applica altresì ai monopoli di Stato delegati. 2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi di cui al paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi al divieto dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri. 3. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli‚ è opportuno assicurare‚ nell'applicazione del presente articolo‚ garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati.
SEZIONE 4 CAPITALI E PAGAMENTI ARTICOLO III-156 Nell'ambito della presente sezione sono vietate le restrizioni sia ai movimenti di capitali sia ai pagamenti tra Stati membri‚ e tra Stati membri e paesi terzi.
ARTICOLO III-157 1. L'articolo III-156 lascia impregiudicata l'applicazione ai paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o del diritto dell'Unione per quanto concerne i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti‚ inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari‚ lo stabilimento‚ la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Per quanto riguarda le restrizioni esistenti in base alla normativa nazionale in Estonia ed Ungheria, la pertinente data è il 31 dicembre 1999. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure concernenti i movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi che implichino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. Il Parlamento europeo e il Consiglio cercano di conseguire‚ nella maggior misura possibile e senza pregiudicare altre disposizioni della Costituzione‚ l'obiettivo della libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi. 3. In deroga al paragrafo 2, solo una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure che comportino un regresso del diritto dell'Unione per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali diretti in paesi terzi o provenienti da essi. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-158 1. L'articolo III-156 non pregiudica il diritto degli Stati membri: a) di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale; b) di adottare le misure indispensabili per impedire le violazioni delle loro disposizioni legislative e regolamentari ‚ in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie‚ o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica‚ o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 2. La presente sezione non pregiudica l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con la Costituzione. 3. Le misure e procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria‚ né una restrizione dissimulata alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo III-156. 4. In assenza di una legge o legge quadro europea ai sensi dell'articolo III-157, paragrafo 3, la Commissione o, in mancanza di una decisione europea della Commissione entro un periodo di tre mesi dalla richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può adottare una decisione europea che conferma che le misure fiscali restrittive adottate da uno Stato membro riguardo ad uno o più paesi terzi devono essere considerate compatibili con la Costituzione nella misura in cui sono giustificate da uno degli obiettivi dell'Unione e compatibili con il buon funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità su richiesta di uno Stato membro.
ARTICOLO III-159 Qualora‚ in circostanze eccezionali‚ i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che istituiscono misure di salvaguardia nei confronti di paesi terzi‚ per un periodo non superiore a sei mesi, se tali misure sono strettamente necessarie. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea.
ARTICOLO III-160 Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-257, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, la legge europea definisce un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei per attuare la legge europea di cui al primo comma. Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.
SEZIONE 5 REGOLE DI CONCORRENZA Sottosezione 1 Regole applicabili alle imprese ARTICOLO III-161 1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese‚ tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire‚ restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, b) limitare o controllare la produzione‚ gli sbocchi‚ lo sviluppo tecnico o gli investimenti‚ c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento‚ d) applicare‚ nei rapporti commerciali con gli altri contraenti‚ condizioni dissimili per prestazioni equivalenti‚ così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza‚ e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo gli usi commerciali‚ non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia‚ il paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile: - a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese‚ - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese‚ e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico‚ pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi‚ b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
ARTICOLO III-162 È incompatibile con il mercato interno e vietato‚ nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri‚ lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto‚ di vendita ovvero altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione‚ gli sbocchi o lo sviluppo tecnico‚ a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti‚ determinando così per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che‚ per loro natura o secondo gli usi commerciali‚ non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
ARTICOLO III-163 Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti europei per l'applicazione dei principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Tali regolamenti hanno‚ in particolare‚ lo scopo di: a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo III-161‚ paragrafo 1 e all'articolo III-162 comminando ammende e penalità di mora‚ b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo III-161‚ paragrafo 3‚ avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e‚ nel contempo‚ semplificare‚ per quanto possibile‚ il controllo amministrativo‚ c) precisare‚ eventualmente‚ per i vari settori economici‚ il campo di applicazione degli articoli III-161 e III-162, d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente comma‚ e) definire i rapporti fra le legislazioni degli Stati membri, da una parte, e la presente sottosezione e i regolamenti europei adottati in applicazione del presente articolo‚ dall'altra.
ARTICOLO III-164 Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'articolo III-163‚ le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformità del loro diritto nazionale e dell'articolo III-161‚ in particolare il paragrafo 3‚ e dell'articolo III-162.
ARTICOLO III-165 1. Fatto salvo l'articolo III-164‚ la Commissione vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Istruisce‚ a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano assistenza‚ i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora constati l'esistenza di un'infrazione‚ propone i mezzi atti a porvi termine. 2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo 1‚ la Commissione adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi. Può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure‚ di cui definisce le condizioni e modalità‚ per rimediare alla situazione. 3. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento europeo conformemente all'articolo III-163, secondo comma, lettera b).
ARTICOLO III-166 1. Gli Stati membri non emanano né mantengono‚ nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi‚ alcuna misura contraria alla Costituzione‚ in particolare all'articolo I-4, paragrafo 2 e agli articoli da III-161 a III-169. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle disposizioni della Costituzione‚ in particolare alle regole di concorrenza‚ nei limiti in cui l'applicazione di tali disposizioni non osti all'adempimento‚ in linea di diritto o di fatto‚ della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione. 3. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e adotta‚ ove occorra‚ gli opportuni regolamenti o decisioni europei.
Sottosezione 2 Aiuti concessi dagli Stati membri ARTICOLO III-167 1. Salvo deroghe previste dalla Costituzione‚ sono incompatibili con il mercato interno‚ nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri‚ gli aiuti concessi dagli Stati membri‚ ovvero mediante risorse statali‚ sotto qualsiasi forma che‚ favorendo talune imprese o talune produzioni‚ falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori‚ a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti‚ b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali‚ c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania‚ nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo III-424, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche‚ quando non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio‚ quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti fissate da regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione.
ARTICOLO III-168 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 2. Qualora la Commissione‚ dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni‚ constati che un aiuto concesso da uno Stato membro‚ ovvero mediante risorse statali‚ non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167‚ oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo‚ adotta una decisione europea affinché lo Stato membro interessato lo sopprima o lo modifichi nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato membro in causa non si conformi a tale decisione europea entro il termine stabilito‚ la Commissione o qualsiasi altro Stato membro interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea‚ in deroga agli articoli III-360 e III-361. A richiesta di uno Stato membro‚ il Consiglio può adottare all'unanimità una decisione europea in base alla quale un aiuto‚ istituito o da istituirsi da parte di questo Stato‚ deve considerarsi compatibile con il mercato interno‚ in deroga all'articolo III-167 o ai regolamenti europei di cui all'articolo III-169‚ quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato‚ nei riguardi di tale aiuto‚ la procedura prevista dal presente paragrafo‚ primo comma‚ la richiesta dello Stato membro interessato rivolta al Consiglio ha per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si è pronunciato al riguardo. Tuttavia‚ se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta‚ la Commissione delibera. 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione‚ in tempo utile perché presenti le sue osservazioni‚ i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo III-167‚ la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 4. La Commissione può adottare regolamenti europei concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo III-169, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
ARTICOLO III-169 Il Consiglio‚ su proposta della Commissione, può adottare regolamenti europei per l'applicazione degli articoli III-167 e III-168 e per fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo III-168‚ paragrafo 3 e le categorie di aiuti che sono dispensate dalla procedura prevista in tale paragrafo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
SEZIONE 6 DISPOSIZIONI FISCALI ARTICOLO III-170 1. Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne‚ di qualsivoglia natura‚ superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Inoltre‚ nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni. 2. I prodotti esportati da uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente. 3. Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari‚ dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette‚ si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri, e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri‚ soltanto qualora le disposizioni progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato mediante una decisione europea adottata dal Consiglio su proposta della Commissione.
ARTICOLO III-171 Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure riguardanti l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari‚ alle imposte di consumo ed altre imposte indirette‚ sempre che detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
SEZIONE 7 DISPOSIZIONI COMUNI ARTICOLO III-172 1. Salvo che la Costituzione non disponga diversamente‚ si applica il presente articolo per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo III-130. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione o il funzionamento del mercato interno. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali‚ a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti. 3. La Commissione, nelle proposte presentate ai sensi del paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si sforzano di conseguire tale obiettivo. 4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo III–154 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. 5. Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione tramite una legge o legge quadro europea o tramite un regolamento europeo della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisandone la motivazione. 6. La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, adotta una decisione europea con cui approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate. Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo è prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi. 7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura. 8. Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di sanità pubblica in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriate. 9. In deroga alla procedura di cui agli articoli III-360 e III-361, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo. 10. Le misure di armonizzazione di cui al presente articolo comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo III-154, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.
ARTICOLO III-173 Fatto salvo l'articolo III-172, una legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure per il ravvicinamento delle disposizioni legislative‚ regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
ARTICOLO III-174 Qualora la Commissione constati che una disparità tra le disposizioni legislative‚ regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno e provoca una distorsione che deve essere eliminata‚ consulta gli Stati membri interessati. Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo, la legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per eliminare la distorsione in questione. Ogni altra opportuna misura prevista dalla Costituzione può essere adottata.
ARTICOLO III-175 1. Quando vi sia motivo di temere che l'adozione o la modifica di disposizioni legislative‚ regolamentari o amministrative di uno Stato membro provochi una distorsione ai sensi dell'articolo III-174, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione‚ dopo aver consultato gli Stati membri‚ rivolge agli Stati membri interessati una raccomandazione sulle misure idonee ad evitare la distorsione in questione. 2. Se lo Stato membro che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione‚ non si potrà richiedere agli altri Stati membri‚ in applicazione dell'articolo III-174‚ di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento‚ non è applicabile l'articolo III-174.
ARTICOLO III-176 Nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione e per l'istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione. Una legge europea del Consiglio stabilisce i regimi linguistici dei titoli europei. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
CAPO II POLITICA ECONOMICA E MONETARIA ARTICOLO III-177 Ai fini dell'articolo I-3‚ l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende‚ alle condizioni previste dalla Costituzione, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri‚ sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni‚ condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Parallelamente‚ alle condizioni e secondo le procedure previste dalla Costituzione, questa azione comprende una moneta unica‚ l'euro, e la definizione e conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche‚ che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e‚ fatto salvo questo obiettivo‚ di sostenere le politiche economiche generali nell'Unione, conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Questa azione degli Stati membri e dell'Unione implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili‚ finanze pubbliche e condizioni monetarie sane, bilancia dei pagamenti sostenibile.
SEZIONE 1 POLITICA ECONOMICA ARTICOLO III-178 Gli Stati membri attuano le rispettive politiche economiche per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione definiti all'articolo I-3 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo III-179‚ paragrafo 2. Gli Stati membri e l'Unione agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione delle risorse‚ conformemente ai principi di cui all'articolo III-177.
ARTICOLO III-179 1. Gli Stati membri considerano le rispettive politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio‚ conformemente all'articolo III-178. 2. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione e ne riferisce al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo‚ sulla base della relazione del Consiglio‚ dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni‚ il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Esso ne informa il Parlamento europeo. 3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri‚ il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione‚ sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2, e procede regolarmente a una valutazione globale. Ai fini di detta sorveglianza multilaterale‚ gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito delle rispettive politiche economiche e tutte le altre informazioni che ritengono necessarie. 4. Qualora si accerti‚ secondo la procedura prevista al paragrafo 3‚ che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria‚ la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio‚ su raccomandazione della Commissione‚ può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni. Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni‚ il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo. 6. La legge europea può stabilire le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.
ARTICOLO III-180 1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dalla Costituzione, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che stabilisca misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti. 2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo‚ il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può adottare una decisione europea che conceda, a determinate condizioni, un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio ne informa il Parlamento europeo.
ARTICOLO III-181 1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia‚ da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali")‚ a istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ alle amministrazioni statali‚ agli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri. È altresì vietato l'acquisto diretto presso i medesimi di titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali. 2. Il paragrafo 1 non si applica agli enti creditizi di proprietà pubblica che‚ nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali‚ ricevono dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
ARTICOLO III-182 Sono vietate le misure e le disposizioni‚ non basate su considerazioni prudenziali‚ che offrano alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ alle amministrazioni statali‚ agli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.
ARTICOLO III-183 1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali‚ dagli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. Gli Stati membri non rispondono né si fanno carico degli impegni dell'amministrazione statale‚ degli enti regionali‚ locali o altri enti pubblici‚ di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro‚ fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico. 2. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ può adottare i regolamenti o decisioni europei che precisano le definizioni necessarie per l'applicazione dei divieti previsti dagli articoli III-181 e III-182 e dal presente articolo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-184 1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. 2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri‚ al fine di individuare errori rilevanti. In particolare, esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti: a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico‚ previsto o effettivo‚ e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento‚ a meno che: i) il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, o ii) il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento; b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento‚ a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato. I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. 3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati‚ la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi‚ compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro‚ malgrado i criteri siano rispettati‚ sussista il rischio di un disavanzo eccessivo. 4. Il comitato economico e finanziario istituito conformemente all'articolo III-192 formula un parere in merito alla relazione della Commissione. 5. La Commissione‚ se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo‚ trasmette un parere allo Stato membro interessato e ne informa il Consiglio. 6. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare‚ decide‚ dopo una valutazione globale‚ se esiste un disavanzo eccessivo. In caso affermativo adotta senza indebito ritardo, su raccomandazione della Commissione, le raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il paragrafo 8‚ dette raccomandazioni non sono rese pubbliche. Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 7. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta le decisioni europee e le raccomandazioni di cui ai paragrafi da 8 a 11. Esso delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 8. Il Consiglio‚ qualora adotti una decisione europea con la quale constata che nel periodo prestabilito non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni‚ può rendere pubbliche dette raccomandazioni. 9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio‚ quest'ultimo può adottare una decisione europea che intimi allo Stato membro di intraprendere‚ entro un termine stabilito‚ misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione. In tal caso, il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso‚ al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione. 10. Fintantoché uno Stato membro non ottempera a una decisione europea adottata in conformità del paragrafo 9‚ il Consiglio può decidere di applicare o‚ a seconda dei casi‚ di rafforzare una o più delle seguenti misure: a) esigere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari‚ che saranno specificate dal Consiglio‚ prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli; b) invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione; c) esigere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione fino a quando‚ a parere del Consiglio‚ il disavanzo eccessivo non sia stato corretto; d) infliggere ammende di entità adeguata. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle misure adottate. 11. Il Consiglio abroga tutte o alcune delle misure di cui ai paragrafi 6, 8, 9 e 10 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni‚ il Consiglio dichiara pubblicamente‚ non appena sia stata abrogata la decisione europea di cui al paragrafo 8‚ che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione. 12. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli III-360 e III-361 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 6, 8 e 9. 13. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura prevista nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Una legge europea del Consiglio stabilisce le opportune misure che sostituiscono detto protocollo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea. Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo‚ il Consiglio‚ su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei che precisano le modalità e le definizioni per l'applicazione di detto protocollo. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
SEZIONE 2 POLITICA MONETARIA ARTICOLO III-185 1. L'obiettivo principale del Sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo questo obiettivo‚ il Sistema europeo di banche centrali sostiene le politiche economiche generali nell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest'ultima, definiti nell'articolo I-3. Il Sistema europeo di banche centrali agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza‚ favorendo un'efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi di cui all'articolo III-177. 2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il Sistema europeo di banche centrali sono i seguenti: a) definire e attuare la politica monetaria dell'Unione; b) svolgere le operazioni sui cambi in linea con l'articolo III-326; c) detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri; d) promuovere il buon funzionamento dei sistemi di pagamento. 3. Il paragrafo 2‚ lettera c) non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera. 4. La Banca centrale europea è consultata: a) in merito a qualsiasi proposta di atto dell'Unione che rientri nelle sue attribuzioni; b) dalle autorità nazionali‚ sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue attribuzioni‚ ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio‚ secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4. La Banca centrale europea può formulare pareri, da sottoporre alle istituzioni, organi o organismi dell'Unione o alle autorità nazionali, su questioni che rientrano nelle sue attribuzioni. 5. Il Sistema europeo di banche centrali contribuisce a una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario. 6. Una legge europea del Consiglio può affidare alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
ARTICOLO III-186 1. La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro nell'Unione. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali possono emettere tali banconote. Le banconote emesse dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nell'Unione. 2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della Banca centrale europea per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare i regolamenti europei che stabiliscono misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche delle monete metalliche destinate alla circolazione‚ nella misura necessaria per agevolarne la circolazione nell'Unione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca centrale europea.
ARTICOLO III-187 1. Il Sistema europeo di banche centrali è retto dagli organi decisionali della Banca centrale europea, che sono il consiglio direttivo e il comitato esecutivo. 2. Lo statuto del Sistema europeo di banche centrali è definito nel protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. 3. L'articolo 5, paragrafi 1‚ 2 e 3, gli articoli 17 e 18‚ l'articolo 19, paragrafo 1‚ gli articoli 22‚ 23‚ 24 e 26‚ l'articolo 32, paragrafi 2‚ 3, 4 e 6, l'articolo 33, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 36 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea possono essere emendati con legge europea: a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea; b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione. 4. Il Consiglio adotta i regolamenti e decisioni europei che stabiliscono le misure di cui all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, all'articolo 28, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 2, all'articolo 30, paragrafo 4 e all'articolo 34, paragrafo 3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo: a) o su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea; b) o su raccomandazione della Banca centrale europea e previa consultazione della Commissione.
ARTICOLO III-188 Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea né la Banca centrale europea, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, organi o organismi dell'Unione, come pure i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
ARTICOLO III-189 Ciascuno Stato membro assicura che la propria legislazione nazionale‚ incluso lo statuto della banca centrale nazionale‚ sia compatibile con la Costituzione e con lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.
ARTICOLO III-190 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali, la Banca centrale europea, in conformità della Costituzione e alle condizioni stabilite nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, adotta: a) regolamenti europei nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3, paragrafo 1‚ lettera a)‚ nell'articolo 19, paragrafo 1‚ nell'articolo 22 o nell'articolo 25, paragrafo 2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nei casi previsti nei regolamenti e decisioni europei di cui all'articolo III-187‚ paragrafo 4; b) le decisioni europee necessarie per assolvere i compiti attribuiti al Sistema europeo di banche centrali in virtù della Costituzione e dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea; c) raccomandazioni e pareri. 2. La Banca centrale europea può decidere di pubblicare decisioni europee‚ raccomandazioni e pareri da essa adottati. 3. Il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo III-187, paragrafo 4‚ i regolamenti europei che fissano i limiti e le condizioni entro cui la Banca centrale europea ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e decisioni europei da essa adottati.
ARTICOLO III-191 Fatte salve le attribuzioni della Banca centrale europea, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per l'utilizzo dell'euro come moneta unica. Essa è adottata previa consultazione della Banca centrale europea.
SEZIONE 3 DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI ARTICOLO III-192 1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno‚ è istituito un comitato economico e finanziario. 2. Il comitato svolge i seguenti compiti: a) formulare pareri‚ sia a richiesta del Consiglio o della Commissione‚ sia di propria iniziativa‚ destinati a tali istituzioni; b) seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione‚ in particolare sulle relazioni finanziarie con i paesi terzi e le istituzioni internazionali; c) fatto salvo l'articolo III-344‚ contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo III-159, all'articolo III-179, paragrafi 2, 3, 4 e 6, agli articoli III-180, III-183 e III-184, all'articolo III-185, paragrafo 6, all'articolo III-186, paragrafo 2, all'articolo III-187, paragrafi 3 e 4, agli articoli III-191 e III-196, all'articolo III-198, paragrafi 2 e 3, all'articolo III-201, all'articolo III-202, paragrafi 2 e 3 e agli articoli III-322 e III-326, e svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio; d) esaminare‚ almeno una volta all'anno‚ la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti‚ quali risultano dall'applicazione della Costituzione e degli atti dell'Unione; l'esame concerne tutte le misure riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame. Gli Stati membri‚ la Commissione e la Banca centrale europea nominano ciascuno non più di due membri del comitato. 3. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta una decisione europea che fissa le modalità relative alla composizione del comitato economico e finanziario. Esso delibera previa consultazione della Banca centrale europea e di detto comitato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione. 4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2‚ se e fintantoché sussistono Stati membri con deroga ai sensi dell'articolo III-197‚ il comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria ed il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.
ARTICOLO III-193 Per questioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo III-179‚ paragrafo 4‚ dell'articolo III-184‚ eccettuato il paragrafo 13‚ degli articoli III-191 e III-196, dell'articolo III-198, paragrafo 3 e dell'articolo III-326‚ il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di presentare‚ secondo i casi‚ una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.
SEZIONE 4 DISPOSIZIONI SPECIFICHE AGLI STATI MEMBRI LA CUI MONETA È L'EURO ARTICOLO III-194 1. Per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni della Costituzione, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli III-179 e III-184, con l'eccezione della procedura di cui all'articolo III-184, paragrafo 13, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di: a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio; b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza. 2. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui al paragrafo 1. Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
ARTICOLO III-195 Le modalità per le riunioni tra i ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono stabilite dal protocollo sull'Eurogruppo.
ARTICOLO III-196 1. Per garantire la posizione dell'euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare le misure opportune per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali. Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea. 3. Solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro prendono parte al voto sulle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
SEZIONE 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ARTICOLO III-197 1. Gli Stati membri riguardo ai quali il Consiglio non ha deciso che soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione dell'euro sono in appresso denominati "Stati membri con deroga". 2. Le disposizioni seguenti della Costituzione non si applicano agli Stati membri con deroga: a) adozione delle parti degli indirizzi di massima per le politiche economiche che riguardano la zona euro in generale (articolo III-179, paragrafo 2), b) mezzi vincolanti per correggere i disavanzi eccessivi (articolo III-184, paragrafi 9 e 10), c) obiettivi e compiti del Sistema europeo di banche centrali (articolo III-185, paragrafi 1, 2, 3 e 5), d) emissione dell'euro (articolo III-186), e) atti della Banca centrale europea (articolo III-190), f) misure relative all'utilizzo dell'euro (articolo III-191), g) accordi monetari e altre misure relative alla politica del cambio (articolo III-326), h) designazione dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea (articolo III-382, paragrafo 2), i) decisioni europee che definiscono le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l'unione economica e monetaria nell'ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 1), j) misure per garantire una rappresentanza unificata nell'ambito delle istituzioni e conferenze finanziarie internazionali (articolo III-196, paragrafo 2). Pertanto, negli articoli di cui alle lettere da a) a j), per "Stati membri" si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro. 3. Gli Stati membri con deroga e le loro banche centrali nazionali sono esclusi dai diritti e dagli obblighi previsti nel quadro del Sistema europeo di banche centrali conformemente al capo IX dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. 4. I diritti di voto dei membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri con deroga sono sospesi al momento dell'adozione da parte del Consiglio delle misure di cui agli articoli elencati al paragrafo 2, come pure nei casi seguenti: a) raccomandazioni rivolte agli Stati membri la cui moneta è l'euro nel quadro della sorveglianza multilaterale, per quanto riguarda anche i programmi di stabilità e gli avvertimenti (articolo III-179, paragrafo 4); b) misure relative ai disavanzi eccessivi riguardanti gli Stati membri la cui moneta è l'euro (articolo III-184, paragrafi 6, 7, 8 e 11). Per maggioranza qualificata s'intende almeno il 55% degli altri membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali altri membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
ARTICOLO III-198 1. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga‚ la Commissione e la Banca centrale europea riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell'adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di ciascuno di tali Stati membri‚ incluso lo statuto della banca centrale nazionale‚ da un lato‚ e gli articoli III-188 e III-189 e lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, dall'altro. Le relazioni esaminano inoltre la realizzazione di un alto grado di convergenza sostenibile con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno di tali Stati membri: a) raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulta da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri‚ al massimo‚ che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; b) sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulta dal conseguimento di una situazione di bilancio non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo III-184‚ paragrafo 6; c) rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del sistema monetario europeo per almeno due anni‚ senza svalutazioni nei confronti dell'euro; d) livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio. I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente nel protocollo sui criteri di convergenza. Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell'integrazione dei mercati‚ della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti‚ di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo. 2. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio europeo, il Consiglio‚ su proposta della Commissione‚ adotta una decisione europea che stabilisce quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1‚ e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione. Il Consiglio delibera sulla base di una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che, all'interno del Consiglio, rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Questi membri deliberano entro sei mesi dal ricevimento della proposta della Commissione da parte del Consiglio. Per maggioranza qualificata di cui al secondo comma s'intende almeno il 55% di tali membri del Consiglio rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di tali membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. 3. Se si decide‚ conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2‚ di abolire una deroga‚ il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei che fissano irrevocabilmente il tasso al quale l'euro subentra alla moneta dello Stato membro in questione e stabiliscono le altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro come moneta unica in detto Stato membro. Il Consiglio delibera all'unanimità dei membri che rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro e lo Stato membro in questione, previa consultazione della Banca centrale europea.
ARTICOLO III-199 1. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo III-187‚ paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea è costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea. 2. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri: a) rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali; b) rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi; c) sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio; d) procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e incidono sulla stabilità degli istituti e mercati finanziari; e) esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'Istituto monetario europeo.
ARTICOLO III-200 Ogni Stato membro con deroga considera la propria politica del cambio un problema di interesse comune. A tal fine, tiene conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del meccanismo di cambio.
ARTICOLO III-201 1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro con deroga‚ provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti‚ sia dal tipo di valuta di cui esso dispone‚ e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato interno o l'attuazione della politica commerciale comune‚ la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alla Costituzione, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato membro interessato. Se l'azione intrapresa da uno Stato membro con deroga e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate‚ la Commissione raccomanda al Consiglio‚ previa consultazione del comitato economico e finanziario, il concorso reciproco e i metodi del caso. La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione. 2. Il Consiglio adotta i regolamenti o decisioni europei che accordano il concorso reciproco e ne fissano le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di: a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali‚ alle quali gli Stati membri con deroga possono ricorrere; b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi; c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri‚ con riserva del consenso di questi. 3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio oppure il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti‚ la Commissione autorizza lo Stato membro con deroga che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità. Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio.
ARTICOLO III-202 1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione europea di cui all'articolo III-201‚ paragrafo 2, uno Stato membro con deroga può adottare‚ a titolo conservativo‚ le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi. 2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati delle misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 al più tardi al momento dell'entrata in vigore. La Commissione può raccomandare al Consiglio il concorso reciproco conformemente all'articolo III-201. 3. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario‚ può adottare una decisione europea che stabilisca che lo Stato membro interessato deve modificare‚ sospendere o abolire le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1.
CAPO III POLITICHE IN ALTRI SETTORI SEZIONE 1 OCCUPAZIONE ARTICOLO III-203 L'Unione e gli Stati membri, in base alla presente sezione, si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo I-3.
ARTICOLO III-204 1. Gli Stati membri, attraverso le politiche in materia di occupazione, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo III-203 in modo coerente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2. 2. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le azioni al riguardo, in base all'articolo III-206.
ARTICOLO III-205 1. L'Unione contribuisce a un elevato livello di occupazione promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri e sostenendone e, se necessario, completandone l'azione. Sono in questo contesto rispettate le competenze degli Stati membri. 2. Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato.
ARTICOLO III-206 1. In base a una relazione annuale comune del Consiglio e della Commissione, il Consiglio europeo esamina annualmente la situazione dell'occupazione nell'Unione e adotta le conclusioni del caso. 2. Sulla base delle conclusioni del Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta annualmente gli orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni, del Comitato economico e sociale e del comitato per l'occupazione. Tali orientamenti sono coerenti con gli indirizzi di massima adottati a norma dell'articolo III-179, paragrafo 2. 3. Ciascuno Stato membro trasmette al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sulle principali disposizioni adottate per l'attuazione della propria politica in materia di occupazione, alla luce degli orientamenti in materia di occupazione di cui al paragrafo 2. 4. Il Consiglio, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 e dei pareri del comitato per l'occupazione, procede annualmente ad un esame dell'attuazione delle politiche degli Stati membri in materia di occupazione alla luce degli orientamenti in materia di occupazione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può adottare raccomandazioni che rivolge agli Stati membri. 5. Sulla base dei risultati di detto esame, il Consiglio e la Commissione trasmettono al Consiglio europeo una relazione annuale comune in merito alla situazione dell'occupazione nell'Unione e all'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione.
ARTICOLO III-207 La legge o legge quadro europea può stabilire azioni di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione, mediante iniziative volte a sviluppare gli scambi di informazioni e delle migliori prassi, a fornire analisi comparative e indicazioni, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze realizzate, in particolare mediante il ricorso a progetti pilota. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea non comporta l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
ARTICOLO III-208 Il Consiglio adotta a maggioranza semplice una decisione europea che istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Il comitato è incaricato di: a) seguire l'evoluzione della situazione dell'occupazione e delle politiche in materia di occupazione nell'Unione e negli Stati membri; b) fatto salvo l'articolo III-344, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo III-206. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
SEZIONE 2 POLITICA SOCIALE ARTICOLO III-209 L'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine, l'Unione e gli Stati membri agiscono tenendo conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia dell'Unione. Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato interno, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dalla Costituzione e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri.
ARTICOLO III-210 1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-209, l'Unione sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori: a) miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, b) condizioni di lavoro, c) sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori, d) protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro, e) informazione e consultazione dei lavoratori, f) rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6, g) condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio dell'Unione, h) integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatto salvo l'articolo III-283, i) parità tra donne e uomini per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro, j) lotta contro l'esclusione sociale, k) modernizzazione dei regimi di protezione sociale, fatta salva la lettera c). 2. Ai fini del paragrafo 1: a) la legge o legge quadro europea può stabilire misure destinate a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri attraverso iniziative volte a migliorare la conoscenza, a sviluppare gli scambi di informazioni e di migliori prassi, a promuovere approcci innovativi e a valutare le esperienze fatte, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; b) nei settori di cui al paragrafo 1, lettere da a) a i), la legge quadro europea può stabilire le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Essa evita di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese. In tutti i casi, la legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 3. In deroga al paragrafo 2, nei settori di cui al paragrafo 1, lettere c), d), f) e g) la legge o legge quadro europea è adottata dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Il Consiglio può adottare, su proposta della Commissione, una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria al paragrafo 1, lettere d), f) e g). Esso delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. 4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le leggi quadro europee adottate a norma dei paragrafi 2 e 3, o, se del caso, i regolamenti o decisioni europei adottati conformemente all'articolo III-212. In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui la legge quadro europea deve essere recepita e alla data in cui il regolamento europeo o la decisione europea deve essere messo in atto, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve adottare le disposizioni necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta legge quadro, detto regolamento o detta decisione. 5. Le leggi e leggi quadro europee adottate a norma del presente articolo: a) non compromettono la facoltà riconosciuta agli Stati membri di definire i principi fondamentali del sistema di sicurezza sociale e non devono alterare sensibilmente l'equilibrio finanziario dello stesso, b) non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con la Costituzione, che prevedano una maggiore protezione. 6. Il presente articolo non si applica alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero, né al diritto di serrata.
ARTICOLO III-211 1. La Commissione promuove la consultazione delle parti sociali a livello di Unione e adotta ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti. 2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione. 3. Se, dopo la consultazione di cui al paragrafo 2, ritiene opportuna un'azione dell'Unione, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione. 4. In occasione delle consultazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 le parti sociali possono informare la Commissione di voler avviare il processo previsto all'articolo III-212, paragrafo 1. La durata di questo processo non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.
ARTICOLO III-212 1. Il dialogo fra le parti sociali a livello di Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, compresi accordi. 2. Gli accordi conclusi a livello di Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri oppure, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo III-210, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base a regolamenti o decisioni europei adottati dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato. Allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori per i quali è richiesta l'unanimità ai sensi dell'articolo III-210, paragrafo 3, il Consiglio delibera all'unanimità.
ARTICOLO III-213 Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-209 e fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale contemplati dalla presente sezione, in particolare per le materie riguardanti: a) l'occupazione; b) il diritto del lavoro e le condizioni di lavoro; c) la formazione e il perfezionamento professionale; d) la sicurezza sociale; e) la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali; f) l'igiene del lavoro; g) il diritto di associazione e la contrattazione collettiva tra datori di lavoro e lavoratori. A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali, in particolare mediante iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato. Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.
ARTICOLO III-214 1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 2. Ai fini del presente articolo, per "retribuzione" si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo. La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica: a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura, b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro. 3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, compreso il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra donne e uomini nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
ARTICOLO III-215 Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.
ARTICOLO III-216 La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-209, compresa la situazione demografica nell'Unione. Trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
ARTICOLO III-217 Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, una decisione europea che istituisce un comitato per la protezione sociale a carattere consultivo, al fine di promuovere la cooperazione in materia di protezione sociale tra gli Stati membri e con la Commissione. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo. Il comitato è incaricato: a) di seguire la situazione sociale e lo sviluppo delle politiche di protezione sociale negli Stati membri e nell'Unione; b) di agevolare gli scambi di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati membri e con la Commissione; c) fatto salvo l'articolo III-344, di elaborare relazioni, formulare pareri o intraprendere altre attività nei settori delle sue attribuzioni, su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato stabilisce contatti appropriati con le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato.
ARTICOLO III-218 La Commissione dedica‚ nella relazione annuale al Parlamento europeo‚ un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nell'Unione. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.
ARTICOLO III-219 1. Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire così al miglioramento del tenore di vita‚ è istituito un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori e di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione‚ in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale. 2. La Commissione amministra il Fondo. In tale compito è assistita da un comitato‚ presieduto da un membro della Commissione e composto da rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. 3. La legge europea stabilisce le misure di applicazione relative al Fondo. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
SEZIONE 3 COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE ARTICOLO III-220 Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione‚ questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale. In particolare, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e a quelle che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna. ARTICOLO III-221 Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo III-220. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione e l'attuazione del mercato interno tengono conto di tali obiettivi e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione sostiene questa realizzazione anche con l'azione che svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione "orientamento"‚ Fondo sociale europeo‚ Fondo europeo di sviluppo regionale)‚ la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti. La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo‚ al Consiglio‚ al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata‚ se del caso‚ di appropriate proposte. La legge o legge quadro europea può stabilire qualunque misura specifica al di fuori dei fondi‚ fatte salve le misure adottate nell'ambito delle altre politiche dell'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
ARTICOLO III-222 Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione‚ partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e alla riconversione delle regioni industriali in declino.
ARTICOLO III-223 1. Fatto salvo l'articolo III-224‚ la legge europea definisce i compiti‚ gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, il che può comportare il raggruppamento dei fondi, le norme generali applicabili ai fondi, le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti. Un Fondo di coesione è istituito dalla legge europea per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. In tutti i casi la legge europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 2. Le prime disposizioni relative ai fondi a finalità strutturale e al Fondo di coesione da adottare successivamente a quelle in vigore alla data della firma del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sono stabilite da una legge europea del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-224 La legge europea stabilisce le misure d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia‚ sezione "orientamento"‚ ed il Fondo sociale europeo sono applicabili rispettivamente l'articolo III-231 e l'articolo III–219, paragrafo 3.
SEZIONE 4 AGRICOLTURA E PESCA ARTICOLO III-225 L'Unione definisce e attua una politica comune dell'agricoltura e della pesca. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione direttamente connessi con tali prodotti. I riferimenti alla politica agricola comune o all'agricoltura e l'uso del termine "agricolo" si intendono applicabili anche alla pesca, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di questo settore.
ARTICOLO III-226 1. Il mercato interno comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. 2. Salvo disposizioni contrarie degli articoli da III-227 a III-232‚ le norme relative all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. Ai prodotti elencati nell'allegato I si applicano gli articoli da III-227 a III-232. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno per i prodotti agricoli devono essere accompagnati da una politica agricola comune.
ARTICOLO III-227 1. Le finalità della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttività dell'agricoltura‚ sviluppando il progresso tecnico e assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione‚ in particolare della manodopera‚ b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola‚ grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura‚ c) stabilizzare i mercati‚ d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti‚ e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. 2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare‚ si considera: a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole‚ b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti‚ c) il fatto che‚ negli Stati membri‚ l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.
ARTICOLO III-228 1. Per raggiungere gli obiettivi previsti all'articolo III-227 è creata un'organizzazione comune dei mercati agricoli. A seconda dei prodotti‚ tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate: a) regole comuni in materia di concorrenza‚ b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato‚ c) un'organizzazione europea del mercato. 2. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 1 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227‚ e in particolare regolamentazioni dei prezzi‚ sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti‚ sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto e meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione. Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi previsti all'articolo III-227 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori dell'Unione. Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi. 3. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 1 di raggiungere i suoi obiettivi‚ potranno essere creati uno o più Fondi agricoli di orientamento e di garanzia.
ARTICOLO III-229 Per consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti all'articolo III-227‚ può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune: a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale‚ della ricerca e della divulgazione dell'agronomia‚ che possono comportare progetti o istituzioni finanziati in comune, b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
ARTICOLO III-230 1. La sezione relativa alle regole di concorrenza è applicabile alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legge o legge quadro europea conformemente all'articolo III-231, paragrafo 2‚ tenuto conto degli obiettivi previsti all'articolo III-227. 2. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare un regolamento europeo o una decisione europea che autorizzano la concessione di aiuti: a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali‚ b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
ARTICOLO III-231 1. La Commissione presenta delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune‚ compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme di organizzazione comune previste all'articolo III-228‚ paragrafo 1‚ come pure l'attuazione delle misure di cui alla presente sezione. Tali proposte tengono conto dell'interdipendenza delle questioni agricole di cui alla presente sezione. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo III-228, paragrafo 1 e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta i regolamenti o decisioni europei relativi alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative e alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. 4. L'organizzazione comune prevista all'articolo III-228‚ paragrafo 1 può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato‚ alle condizioni previste al paragrafo 2: a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di un'organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati‚ avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie‚ e b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno dell'Unione condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale. 5. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti‚ le materie prime di cui trattasi‚ utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i paesi terzi‚ possono essere importate dall'esterno dell'Unione.
ARTICOLO III-232 Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da un'organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla posizione concorrenziale di una produzione similare in un altro Stato membro‚ gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata‚ salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione. La Commissione adotta regolamenti o decisioni europei che fissano l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio. Essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.
SEZIONE 5 AMBIENTE ARTICOLO III-233 1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: a) salvaguardia‚ tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente; b) protezione della salute umana; c) utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; d) promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. 2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela‚ tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva‚ sul principio della correzione‚ in via prioritaria alla fonte‚ dei danni causati all'ambiente e sul principio "chi inquina paga". In tale contesto‚ le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano‚ nei casi opportuni‚ una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere‚ per motivi ambientali di natura non economica‚ disposizioni provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione. 3. Nel predisporre la politica in materia ambientale l'Unione tiene conto: a) dei dati scientifici e tecnici disponibili; b) delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione; c) dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione; d) dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle singole regioni. 4. Nel quadro delle rispettive competenze‚ l'Unione e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa e i terzi interessati. Il primo comma non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.
ARTICOLO III-234 1. La legge o legge quadro europea stabilisce le azioni che devono essere intraprese per realizzare gli obiettivi dell'articolo III-233. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo III-172‚ il Consiglio adotta all'unanimità leggi o leggi quadro europee che prevedono: a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale; b) misure aventi incidenza: i) sull'assetto territoriale; ii) sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse; iii) sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui; c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. Il Consiglio su proposta della Commissione, può adottare all'unanimità una decisione europea per rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma. In ogni caso il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 3. La legge europea stabilisce programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Le misure necessarie all'attuazione di tali programmi sono adottate conformemente alle condizioni previste al paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi. 4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione‚ gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale. 5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga"‚ qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro‚ tale misura prevede in forma appropriata: a) deroghe temporanee e/o b) un sostegno finanziario del Fondo di coesione. 6. Le misure di protezione adottate in virtù del presente articolo non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure per una protezione ancora maggiore. Tali misure devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.
SEZIONE 6 PROTEZIONE DEI CONSUMATORI ARTICOLO III-235 1. Al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, l'Unione contribuisce a tutelarne la salute, la sicurezza e gli interessi economici e a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. 2. L'Unione contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante: a) misure adottate a norma dell'articolo III-172 nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, b) misure di sostegno, di complemento e di controllo della politica svolta dagli Stati membri. 3. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure di cui al paragrafo 2, lettera b). È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 4. Gli atti adottati a norma del paragrafo 3 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o di introdurre disposizioni di protezione più rigorose. Tali disposizioni devono essere compatibili con la Costituzione. Esse sono notificate alla Commissione.
SEZIONE 7 TRASPORTI ARTICOLO III-236 1. Gli obiettivi della Costituzione sono perseguiti, per quanto riguarda la materia disciplinata dalla presente sezione‚ nel quadro di una politica comune dei trasporti. 2. La legge o legge quadro europea applica il paragrafo 1 tenendo conto degli aspetti peculiari dei trasporti. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea stabilisce: a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri; b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro; c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; d) ogni altra misura utile. 3. All’atto dell’adozione della legge o legge quadro europea di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei casi in cui la sua applicazione rischi di pregiudicare gravemente il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni‚ come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti.
ARTICOLO III-237 Fino a che non sia adottata la legge o legge quadro europea di cui all'articolo III-236, paragrafo 2 e salvo che il Consiglio adotti all'unanimità una decisione europea che conceda una deroga‚ nessuno Stato membro può rendere meno favorevoli‚ negli effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali‚ le varie disposizioni che disciplinano la materia al 1° gennaio 1958 o, per gli Stati aderenti, alla data dell'adesione.
ARTICOLO III-238 Sono compatibili con la Costituzione gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.
ARTICOLO III-239 Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto‚ adottata nell'ambito della Costituzione, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
ARTICOLO III-240 1. Nel traffico interno dell'Unione sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione‚ da parte di un vettore‚ di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sullo Stato membro di origine o di destinazione dei prodotti trasportati. 2. Il paragrafo 1 non esclude che altre leggi o leggi quadro europee possano essere adottate in applicazione dell'articolo III-236, paragrafo 2. 3. Il Consiglio‚ su proposta della Commissione, adotta regolamenti o decisioni europei intesi a garantire l'attuazione del paragrafo 1. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. Esso può adottare in particolare i regolamenti e decisioni europei necessari a permettere alle istituzioni di controllare l'osservanza della norma di cui al paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti. 4. La Commissione‚ di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚ esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e‚ dopo aver consultato ogni Stato membro interessato‚ adotta‚ nel quadro dei regolamenti e decisioni europei di cui al paragrafo 3, le necessarie decisioni europee.
ARTICOLO III-241 1. È fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno dell'Unione l'applicazione di prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari‚ salvo quando tale applicazione sia autorizzata da una decisione europea della Commissione. 2. La Commissione‚ di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro‚ esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1‚ avendo particolare riguardo‚ da una parte‚ alle esigenze di una politica economica regionale adeguata‚ alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e, d'altra parte, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto. Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati‚ la Commissione adotta le necessarie decisioni europee. 3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle tariffe concorrenziali.
ARTICOLO III-242 Le tasse o canoni che‚ a prescindere dai prezzi di trasporto‚ sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole‚ avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Gli Stati membri procurano di ridurre le spese in questione. La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.
ARTICOLO III-243 Le disposizioni della presente sezione non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania‚ sempre che tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che abroga il presente articolo.
ARTICOLO III-244 Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo‚ composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti‚ ogniqualvolta lo ritenga utile.
ARTICOLO III-245 1. La presente sezione si applica ai trasporti ferroviari‚ su strada e per vie navigabili. 2. La legge o legge quadro europea può stabilire le opportune misure per la navigazione marittima e aerea. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale.
SEZIONE 8 RETI TRANSEUROPEE ARTICOLO III-246 1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli III-130 e III-220 e consentire ai cittadini dell'Unione‚ agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne‚ l'Unione concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti‚ delle telecomunicazioni e dell'energia. 2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali‚ l'azione dell'Unione mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali e l'accesso a tali reti. Tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali dell'Unione le regioni insulari‚ intercluse e periferiche.
ARTICOLO III-247 1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-246‚ l'Unione: a) stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi‚ le priorità e le grandi linee delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune; b) intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti‚ in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche; c) può appoggiare progetti di interesse comune sostenuti dagli Stati membri, individuati nell'ambito degli orientamenti di cui alla lettera a)‚ in particolare mediante studi di fattibilità‚ garanzie di prestito o abbuoni di interesse; l'Unione può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri‚ mediante il Fondo di coesione, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti. L'azione dell'Unione tiene conto della potenziale validità economica dei progetti. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce gli orientamenti e le altre misure di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. Gli orientamenti e i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'accordo dello Stato membro interessato. 3. Gli Stati membri coordinano tra loro‚ in collegamento con la Commissione‚ le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo III-246. La Commissione può prendere‚ in stretta collaborazione con gli Stati membri‚ qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento. 4. L'Unione può cooperare con i paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.
SEZIONE 9 RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO E SPAZIO ARTICOLO III-248 1. L’azione dell’Unione mira a rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, a favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e a promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri capi della Costituzione. 2. Ai fini di cui al paragrafo 2, essa incoraggia nell'insieme dell'Unione le imprese‚ comprese le piccole e medie imprese‚ i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità. Essa sostiene i loro sforzi di cooperazione‚ mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere e alle imprese di sfruttare le potenzialità del mercato interno grazie‚ in particolare‚ all'apertura degli appalti pubblici nazionali‚ alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione. 3. Tutte le azioni dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico, comprese le azioni dimostrative‚ sono decise e realizzate conformemente alla presente sezione.
ARTICOLO III-249 Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo III-248‚ l'Unione svolge le azioni seguenti‚ che completano quelle intraprese dagli Stati membri: a) attuazione di programmi di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione‚ promuovendo la cooperazione con e tra le imprese‚ i centri di ricerca e le università, b) promozione della cooperazione in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione, d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori dell'Unione.
ARTICOLO III-250 1. L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione. 2. La Commissione‚ in stretta collaborazione con gli Stati membri‚ può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato.
ARTICOLO III-251 1. La legge europea stabilisce il programma quadro pluriennale che comprende l'insieme delle azioni finanziate dall'Unione. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. Il programma quadro: a) fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni di cui all'articolo III-249 e le relative priorità; b) indica le grandi linee di dette azioni; c) stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione al programma quadro e le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste. 2. Il programma quadro pluriennale viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione. 3. Una legge europea del Consiglio stabilisce i programmi specifici che mettono in atto il programma quadro pluriennale nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo‚ ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari‚ fissati dai programmi specifici‚ non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione. Detta legge è adottata previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale. 4. A integrazione delle azioni previste dal programma quadro pluriennale, la legge europea stabilisce le misure necessarie all'attuazione dello spazio europeo della ricerca. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale.
ARTICOLO III-252 1. Per l'attuazione del programma quadro pluriennale‚ la legge o legge quadro europea stabilisce: a) le norme per la partecipazione delle imprese‚ dei centri di ricerca e delle università; b) le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca. La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 2. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può stabilire programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento‚ fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione. La legge europea stabilisce le norme applicabili ai programmi complementari‚ in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale e con l'accordo degli Stati membri interessati. 3. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, la legge europea può prevedere‚ d'intesa con gli Stati membri interessati‚ la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri‚ compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi. La legge europea è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. 4. Nell'attuazione del programma quadro pluriennale, l'Unione può prevedere una cooperazione in materia di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi tra l'Unione e i terzi interessati.
ARTICOLO III-253 Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei diretti a creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca‚ sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione. Essa delibera previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale.
ARTICOLO III-254 1. Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio. 2. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo. 3. L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea.
ARTICOLO III-255 All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulle attività svolte in materia di ricerca, di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente e sul programma di lavoro dell'anno in corso.
SEZIONE 10 ENERGIA ARTICOLO III-256 1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è intesa a: a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia, b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili. 2. Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. La legge o legge quadro europea non incide sul diritto di uno Stato membro di determinare le condizioni di utilizzo delle sue fonti energetiche, la scelta tra varie fonti energetiche e la struttura generale del suo approvvigionamento energetico, fatto salvo l'articolo III-234, paragrafo 2, lettera c). 3. In deroga al paragrafo 2, una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure ivi contemplate se sono principalmente di natura fiscale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
CAPO IV SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO III-257 1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri . 2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente capo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi. 3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di contrasto della criminalità, del razzismo e della xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché attraverso il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali. 4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.
ARTICOLO III-258 Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
ARTICOLO III-259 Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro delle sezioni 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
ARTICOLO III-260 Fatti salvi gli articoli da III-360 a III-362, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente capo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.
ARTICOLO III-261 È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo III-344, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.
ARTICOLO III-262 Il presente capo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.
ARTICOLO III-263 Il Consiglio adotta regolamenti europei al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente capo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo III-264, e previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-264 Gli atti di cui alle sezioni 4 e 5 e i regolamenti europei di cui all'articolo III-263 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali sezioni sono adottati: a) su proposta della Commissione, oppure b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.
SEZIONE 2 POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE ARTICOLO III-265 1. L'Unione sviluppa una politica volta a: a) garantire che non vi siano controlli sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne; b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne; c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. 2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure riguardanti: a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata; b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne; c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo; d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne; e) l'assenza di controllo sulle persone, a prescindere dalla cittadinanza, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne. 3. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.
ARTICOLO III-266 1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti. 2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa: a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione; b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale; c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio; d) procedure comuni per la concessione e la revoca dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria; e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria; g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea. 3. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare regolamenti o decisioni europei che comportano misure temporanee a beneficio dello o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-267 1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani. 2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce le misure nei seguenti settori : a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare; b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri; c) immigrazione e soggiorno irregolari, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori. 3. L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri. 4. La legge o legge quadro europea può stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 5. Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro subordinato o autonomo.
ARTICOLO III-268 Le politiche dell'Unione di cui alla presente sezione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù della presente sezione contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.
SEZIONE 3 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE ARTICOLO III-269 1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire: a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione; b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali; c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione; d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova; e) un accesso effettivo alla giustizia; f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri; g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie; h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari. 3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Questo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Esso delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
SEZIONE 4 COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE ARTICOLO III-270 1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo III-271. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure intese a: a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di tutte le forme di sentenza e di decisione giudiziaria; b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri; c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari; d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. 2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, la legge quadro europea può stabilire norme minime. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Esse riguardano: a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione europea; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone. 3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, la procedura di cui all'articolo III-396 è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione il Consiglio europeo: a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396 oppure b) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato. 4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
ARTICOLO III-271 1. La legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di capitali, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata. In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione europea che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. 2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, la legge quadro europea può stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione. Essa è adottata secondo la stessa procedura utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo III-264. 3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di legge quadro europea di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso, quando applicabile, la procedura di cui all'articolo III-396 è sospesa. Previa discussione e entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo: a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura di cui all'articolo III-396, qualora applicabile, oppure b) chiede alla Commissione o al gruppo di Stati membri all'origine del progetto di presentare un nuovo progetto; in tal caso, l'atto inizialmente proposto si considera non adottato. 4. Se entro la fine del periodo di cui al paragrafo 3 il Consiglio europeo non ha agito o se, entro dodici mesi dalla presentazione di un nuovo progetto ai sensi del paragrafo 3, lettera b), la legge quadro europea non è stata adottata ed almeno un terzo degli Stati membri desidera istituire una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di legge quadro in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo I-44, paragrafo 2 e all'articolo III-419, paragrafo 1 si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.
ARTICOLO III-272 La legge o legge quadro europea può stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
ARTICOLO III-273 1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol. In questo contesto la legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere: a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a); c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea. La legge europea fissa inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust. 2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo III-274, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.
ARTICOLO III-274 1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, una legge europea del Consiglio può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo. 2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dalla legge europea prevista nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. 3. La legge europea di cui al paragrafo 1 stabilisce lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni. 4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione europea che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.
SEZIONE 5 COOPERAZIONE DI POLIZIA ARTICOLO III-275 1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. 2. Ai fini del paragrafo 1 la legge o legge quadro europea può stabilire misure riguardanti: a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni; b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico; c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata. 3. Una legge o legge quadro europea del Consiglio può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
ARTICOLO III-276 1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e contrasto della criminalità grave che interessa due o più Stati membri, del terrorismo e delle forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. 2. La legge europea determina la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere: a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi; b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust. La legge europea fissa inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. 3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.
ARTICOLO III-277 Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli III-270 e III-275 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.
CAPO V SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI SVOLGERE UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO SEZIONE 1 SANITÀ PUBBLICA ARTICOLO III-278 1. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni umane e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende inoltre: a) la lotta contro i grandi flagelli - favorendo la ricerca su cause, propagazione e prevenzione - l'informazione e l'educazione in materia sanitaria; b) la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. L'Unione completa l'azione degli Stati membri, comprese l'informazione e la prevenzione, volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti. 2. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al presente articolo e, se necessario, ne appoggia l'azione. Essa incoraggia in particolare la cooperazione tra gli Stati membri per migliorare la complementarità dei loro servizi sanitari nelle regioni di frontiera. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche e i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica. 4. In deroga all’articolo I-12, paragrafo 5 e all’articolo I-17, lettera a) e in conformità dell'articolo I-14, paragrafo 2, lettera k), la legge o legge quadro europea contribuisce alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, stabilendo le seguenti misure per affrontare i problemi comuni di sicurezza: a) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue e degli emoderivati; tali misure non ostano a che gli Stati membri mantengano o introducano misure protettive più rigorose; b) misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica; c) misure che fissino parametri elevati di qualità e sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico; d) misure concernenti la sorveglianza, l’allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. La legge o legge quadro europea è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 5. La legge o legge quadro europea può anche stabilire misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale. 6. Ai fini del presente articolo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può altresì adottare raccomandazioni. 7. L'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell’assistenza medica e l’assegnazione delle risorse loro destinate. Le misure di cui al paragrafo 4, lettera a) non pregiudicano le disposizioni nazionali sulla donazione e l'impiego medico di organi e sangue.
SEZIONE 2 INDUSTRIA ARTICOLO III-279 1. L'Unione e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria dell'Unione. A tal fine‚ nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali‚ la loro azione è intesa: a) ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali; b) a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese di tutta l'Unione‚ in particolare delle piccole e medie imprese; c) a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese; d) a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione‚ di ricerca e di sviluppo tecnologico. 2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e‚ per quanto è necessario‚ coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il controllo e la valutazione periodici. Il Parlamento europeo è pienamente informato. 3. L'Unione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche e azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni della Costituzione. La legge o legge quadro europea può stabilire misure specifiche destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato economico e sociale. La presente sezione non costituisce una base per l'introduzione da parte dell'Unione di qualsivoglia misura che possa generare distorsioni di concorrenza o che comporti disposizioni fiscali o disposizioni relative ai diritti e interessi dei lavoratori dipendenti.
SEZIONE 3 CULTURA ARTICOLO III-280 1. L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali‚ evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune. 2. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ a sostenere e a completare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori: a) miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei; b) conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea; c) scambi culturali non commerciali; d) creazione artistica e letteraria‚ compreso il settore audiovisivo. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura‚ in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. L'Unione tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture. 5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo: a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Essa è adottata previa consultazione del Comitato delle regioni; b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.
SEZIONE 4 TURISMO ARTICOLO III-281 1. L'Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore. A tal fine l'azione dell'Unione intende: a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore; b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure specifiche destinate a completare le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
SEZIONE 5 ISTRUZIONE‚ GIOVENTÙ, SPORT E FORMAZIONE PROFESSIONALE ARTICOLO III-282 1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione‚ come pure le diversità culturali e linguistiche. L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa. L'azione dell'Unione è intesa: a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione‚ in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti‚ promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento; d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri; e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa; f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza; g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi. 2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa. 3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo: a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale; b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.
ARTICOLO III-283 1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri‚ nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. L'azione dell'Unione è intesa: a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali‚ in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale; b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente‚ per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro; c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione‚ in particolare dei giovani; d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese; e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri. 2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale. 3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo a) la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale; b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
SEZIONE 6 PROTEZIONE CIVILE ARTICOLO III-284 1. L'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo. L'azione dell'Unione è intesa a: a) sostenere e completare l'azione degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale concernente la prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della protezione civile negli Stati membri e l'intervento in caso di calamità naturali o provocate dall'uomo all'interno dell'Unione; b) promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di protezione civile nazionali; c) favorire la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile. 2. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.
SEZIONE 7 COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ARTICOLO III-285 1. L'attuazione effettiva del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri, essenziale per il buon funzionamento dell'Unione, è considerata una questione di interesse comune. 2. L'Unione può sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a migliorare la loro capacità amministrativa di attuare il diritto dell'Unione. Tale azione può consistere in particolare nel facilitare lo scambio di informazioni e di funzionari pubblici e nel sostenere programmi di formazione. Nessuno Stato membro è tenuto ad avvalersi di tale sostegno. La legge europea stabilisce le misure necessarie a tal fine, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. 3. Il presente articolo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di attuare il diritto dell'Unione né le prerogative e i doveri della Commissione. Esso non pregiudica le altre disposizioni della Costituzione che prevedono la cooperazione amministrativa fra gli Stati membri e fra questi ultimi e l'Unione.
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