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TITOLO VI

FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

SEZIONE 1

LE ISTITUZIONI

Sottosezione 1

Il Parlamento europeo

ARTICOLO III-330

1. Una legge o legge quadro europea del Consiglio stabilisce le misure necessarie per permettere l'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto‚ secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati membri.

Il Consiglio delibera all'unanimità su iniziativa del Parlamento europeo‚ previa approvazione di quest'ultimo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono. Tale legge o legge quadro entra in vigore previa approvazione da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

2. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni dei suoi membri. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e previa approvazione del Consiglio. Il Consiglio delibera all'unanimità per le norme o condizioni relative al regime fiscale dei membri o ex membri.

 

ARTICOLO III-331

La legge europea fissa lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo I-46, paragrafo 4, in particolare le norme relative al loro finanziamento.

 

ARTICOLO III-332

A maggioranza dei membri che lo compongono‚ il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo.

 

ARTICOLO III-333

Nell'ambito delle sue funzioni‚ il Parlamento europeo‚ su richiesta di un quarto dei membri che lo compongono‚ può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare‚ fatte salve le attribuzioni conferite dalla Costituzione ad altre istituzioni o organi‚ le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione‚ salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi a una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Una legge europea del Parlamento europeo fissa le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta. Il Parlamento europeo delibera di propria iniziativa previa approvazione del Consiglio e della Commissione.

 

ARTICOLO III-334

In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) qualsiasi cittadino dell'Unione‚ nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro‚ ha il diritto di presentare‚ individualmente o in associazione con altre persone‚ una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività dell'Unione e che lo concerne direttamente.

 

ARTICOLO III-335

1. Il Parlamento europeo elegge il mediatore europeo. In conformità dell'articolo I-10, paragrafo 2, lettera d) e dell'articolo I-49, questi è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro‚ riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione‚ ad esclusione della Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione‚ il mediatore‚ di sua iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo‚ procede alle indagini che ritiene giustificate‚ tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il mediatore constati un caso di cattiva amministrazione‚ investe della questione l'istituzione, organo o organismo interessato‚ che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione, organo o organismo interessato. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle indagini.

2. Il mediatore è eletto dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il mandato è rinnovabile.

Il mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia‚ su richiesta del Parlamento europeo‚ qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione, organo o organismo. Per tutta la durata del mandato‚ il mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale‚ remunerata o no.

4. Una legge europea del Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore. Il Parlamento europeo delibera di sua iniziativa, previo parere della Commissione e approvazione del Consiglio.

 

ARTICOLO III-336

Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono‚ del Consiglio o della Commissione.

 

ARTICOLO III-337

1. Il Consiglio europeo e il Consiglio sono ascoltati dal Parlamento europeo‚ secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio europeo e da quello del Consiglio.

2. La Commissione può assistere a tutte le sedute del Parlamento europeo e essere ascoltata a sua richiesta. Essa risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questo.

3. Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.

 

ARTICOLO III-338

Salvo disposizioni contrarie della Costituzione‚ il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi. Il suo regolamento interno fissa il numero legale.

 

ARTICOLO III-339

Il Parlamento europeo adotta il suo regolamento interno alla maggioranza dei membri che lo compongono.

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste dalla Costituzione e dal regolamento interno.

 

ARTICOLO III-340

Il Parlamento europeo‚ cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione‚ non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. Essi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente agli articoli I-26 e I-27. In questo caso‚ il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente dalle loro funzioni.

 

Sottosezione 2

Il Consiglio europeo

ARTICOLO III-341

1. In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio europeo per le quali è richiesta l'unanimità.

2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo.

3. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.

4. Il Consiglio europeo è assistito dal segretariato generale del Consiglio.

 

Sottosezione 3

Il Consiglio dei ministri

ARTICOLO III-342

Il Consiglio si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di questo, di uno dei membri o della Commissione.

 

ARTICOLO III-343

1. In caso di votazione‚ ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.

2. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono.

3. L'astensione di membri presenti o rappresentati non osta all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.

 

ARTICOLO III-344

1. Un comitato costituito dai rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che quest'ultimo gli assegna. Il comitato può adottare decisioni di procedura nei casi previsti dal regolamento interno del Consiglio.

2. Il Consiglio è assistito dal segretariato generale, sotto la responsabilità di un segretario generale nominato dal Consiglio.

Il Consiglio decide a maggioranza semplice in merito all'organizzazione del segretariato generale.

3. Il Consiglio delibera a maggioranza semplice in merito alle questioni procedurali e per l'adozione del suo regolamento interno.

 

ARTICOLO III-345

Il Consiglio, a maggioranza semplice, può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporgli tutte le proposte del caso. Se la Commissione non presenta una proposta, ne comunica le motivazioni al Consiglio.

 

ARTICOLO III-346

Il Consiglio adotta decisioni europee che fissano lo statuto dei comitati previsti dalla Costituzione.

Delibera a maggioranza semplice, previa consultazione della Commissione.

 

Sottosezione 4

La Commissione europea

ARTICOLO III-347

I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni. Gli Stati membri rispettano la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.

I membri della Commissione non possono‚ per la durata delle loro funzioni‚ esercitare alcun'altra attività professionale‚ rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento assumono l'impegno solenne di rispettare‚ per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste‚ gli obblighi derivanti dalla loro carica‚ e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione‚ dopo tale cessazione‚ di determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi‚ la Corte di giustizia‚ su istanza del Consiglio che delibera a maggioranza semplice o della Commissione‚ può‚ a seconda dei casi‚ pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste all'articolo III-349 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.

 

ARTICOLO III-348

1. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

2. Un posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e in conformità dei criteri di cui all'articolo I-26, paragrafo 4.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che tale posto divenuto vacante non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.

3. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del mandato, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 1.

4. In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, il ministro degli affari esteri dell'Unione è sostituito per la restante durata del suo mandato, in conformità dell'articolo I-28, paragrafo 1.

5. In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione, per la restante durata del mandato, in conformità degli articoli I-26 e I-27.

 

ARTICOLO III-349

Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio, che delibera a maggioranza semplice, o della Commissione.

 

ARTICOLO III-350

Fatto salvo l'articolo I-28, paragrafo 4, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente, in conformità dell'articolo I-27, paragrafo 3. Il presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

 

ARTICOLO III-351

La Commissione delibera a maggioranza dei suoi membri. Il regolamento interno fissa il numero legale.

 

ARTICOLO III-352

1. La Commissione adotta il suo regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei suoi servizi. Provvede alla pubblicazione del regolamento.

2. La Commissione pubblica ogni anno‚ almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo‚ una relazione generale sull'attività dell'Unione.

 

Sottosezione 5

La Corte di giustizia dell'Unione europea

ARTICOLO III-353

La Corte di giustizia si riunisce in sezioni, in grande sezione o in seduta plenaria, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

ARTICOLO III-354

La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali. Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può adottare una decisione europea per aumentare il numero degli avvocati generali.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente‚ con assoluta imparzialità e in piena indipendenza‚ conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, richiedono il suo intervento.

 

ARTICOLO III-355

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio‚ nei rispettivi paesi‚ delle più alte funzioni giurisdizionali‚ ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, alle condizioni previste dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

I giudici designano tra loro‚ per tre anni‚ il presidente della Corte di giustizia. Il mandato è rinnovabile.

La Corte di giustizia adotta il suo regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

 

ARTICOLO III-356

Il numero dei giudici del Tribunale è fissato dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia assistito da avvocati generali.

I membri del Tribunale sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri, previa consultazione del comitato di cui all'articolo III-357.

Ogni tre anni si procede a un rinnovo parziale del Tribunale.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente del Tribunale. Il mandato è rinnovabile.

Il Tribunale adotta il suo regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Salvo quanto diversamente disposto dallo statuto, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia si applicano al Tribunale.

 

ARTICOLO III-357

È istituito un comitato con l'incarico di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale, prima che i governi degli Stati membri procedano alle nomine in conformità degli articoli III-355 e III-356.

Il comitato è composto da sette personalità scelte tra ex membri della Corte di giustizia e del Tribunale, membri dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento europeo. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce le regole di funzionamento di detto comitato e una decisione europea che ne designa i membri. Esso delibera su iniziativa del presidente della Corte di giustizia.

 

ARTICOLO III-358

1. Il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui agli articoli III-365, III-367, III-370, III-372 e III-374, ad eccezione di quelli attribuiti a un tribunale specializzato istituito in applicazione dell'articolo III-359 e di quelli che lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea riserva alla Corte di giustizia. Lo statuto può prevedere che il Tribunale sia competente per altre categorie di ricorsi.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono essere oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto.

2. Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi proposti contro le decisioni dei tribunali specializzati.

Le decisioni emesse dal Tribunale ai sensi del presente paragrafo possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

3. Il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali, sottoposte ai sensi dell'articolo III-369, in materie specifiche determinate dallo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Il Tribunale, ove ritenga che la causa richieda una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione, può rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia affinché si pronunci.

Le decisioni emesse dal Tribunale su questioni pregiudiziali possono eccezionalmente essere oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia, alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse.

 

ARTICOLO III-359

1. La legge europea può istituire tribunali specializzati affiancati al Tribunale, e incaricati di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche. È adottata su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia o su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione.

2. La legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato fissa le regole relative alla composizione di tale tribunale e precisa la portata delle competenze ad esso conferite.

3. Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale per i soli motivi di diritto o, qualora la legge europea sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto.

4. I membri dei tribunali specializzati sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali. Sono nominati dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

5. I tribunali specializzati adottano il loro regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

6. Salvo ove diversamente disposto dalla legge europea sull'istituzione di un tribunale specializzato, le disposizioni della Costituzione relative alla Corte di giustizia dell'Unione europea e le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea si applicano ai tribunali specializzati. Il titolo I dello statuto e l'articolo 64 del medesimo si applicano in ogni caso ai tribunali specializzati.

 

ARTICOLO III-360

La Commissione‚ quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione‚ emette un parere motivato al riguardo‚ dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione‚ questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

ARTICOLO III-361

Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea quando reputi che un altro Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione.

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù della Costituzione, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte.

 

ARTICOLO III-362

1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della Costituzione‚ tale Stato è tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza di cui al paragrafo 1 comporta‚ la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze.

La Corte‚ qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata‚ può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicato l'articolo III-361.

3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in virtù dell'articolo III-360 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di recepimento di una legge quadro europea, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze.

Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza.

 

ARTICOLO III-363

Le leggi o regolamenti europei del Consiglio possono attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea una competenza giurisdizionale anche di merito per le sanzioni che prevedono.

 

ARTICOLO III-364

Fatte salve le altre disposizioni della Costituzione, la legge europea può attribuire alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura da essa stabilita, la competenza a pronunciarsi su controversie connesse con l'applicazione degli atti adottati in base alla Costituzione che creano titoli europei di proprietà intellettuale.

 

ARTICOLO III-365

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sulle leggi e leggi quadro europee, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

2. Ai fini del paragrafo 1, la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione della Costituzione o di qualsiasi regola di diritto concernente la sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea e il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2‚ un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

5. Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.

6. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere‚ secondo i casi‚ dalla pubblicazione dell'atto‚ dalla notificazione al ricorrente ovvero‚ in mancanza‚ dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

 

ARTICOLO III-366

Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia essa, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi.

 

ARTICOLO III-367

Qualora, in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, organo o organismo in causa sia stato preventivamente invitato ad agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale invito, l'istituzione, organo o organismo non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite al primo e secondo comma per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

 

ARTICOLO III-368

L'istituzione, organo o organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria alla Costituzione è tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo III-431, secondo comma.

 

ARTICOLO III-369

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione della Costituzione,

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

 

ARTICOLO III-370

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo III-431, secondo e terzo comma.

 

ARTICOLO III-371

La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio a norma dell'articolo I-59 unicamente su domanda dello Stato membro oggetto di una constatazione del Consiglio europeo o del Consiglio e per quanto concerne il rispetto delle sole prescrizioni di carattere procedurale previste dal suddetto articolo.

La domanda deve essere formulata entro il termine di un mese a decorrere da detta constatazione.

La Corte statuisce entro il termine di un mese a decorrere dalla data della domanda.

 

ARTICOLO III-372

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l'Unione e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto dei funzionari dell'Unione e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione.

 

ARTICOLO III-373

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360;

b) deliberazioni del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste all'articolo III-365;

c) deliberazioni del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate all'articolo III-365, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle forme di cui all'articolo 19, paragrafi 2, 5, 6 e 7 dello statuto della Banca;

d) esecuzione, da parte delle banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dalla Costituzione e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea dispone al riguardo, nei confronti delle banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo III-360 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che una banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù della Costituzione, tale banca è tenuta a prendere le disposizioni che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta.

 

ARTICOLO III-374

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'Unione o per conto di questa.

 

ARTICOLO III-375

1. Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell'Unione europea dalla Costituzione, le controversie nelle quali l'Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.

2. Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione a un modo di composizione diverso da quelli previsti dalla Costituzione stessa.

3. La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto della Costituzione, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.

 

ARTICOLO III-376

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo agli articoli I-40 e I-41, alle disposizioni del titolo V, capo II relative alla politica estera e di sicurezza comune e all'articolo III—293 per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune.

Tuttavia, la Corte è competente a controllare il rispetto dell'articolo III-308 e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo III-365, paragrafo 4, riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni europee che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo II.

 

ARTICOLO III-377

Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del titolo III, capo IV concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

 

ARTICOLO III-378

Nell'eventualità di una controversia che mette in causa un atto di portata generale adottato da un'istituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto all'articolo III-365, paragrafo 6, valersi dei motivi previsti all'articolo III-365, paragrafo 2, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.

 

ARTICOLO III-379

1. I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

2. La Corte di giustizia dell’Unione europea, nelle cause che le sono proposte, può ordinare le misure provvisorie necessarie.

 

ARTICOLO III-380

Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno forza esecutiva alle condizioni fissate all'articolo III-401.

 

ARTICOLO III-381

Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è stabilito con un protocollo.

La legge europea può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Essa è adottata su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

 

Sottosezione 6

La Banca centrale europea

ARTICOLO III-382

1. Il consiglio direttivo della Banca centrale europea è composto dai membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri senza deroga ai sensi dell'articolo III-197.

2. Il comitato esecutivo è composto dal presidente‚ dal vicepresidente e da altri quattro membri.

Il presidente‚ il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati‚ tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario‚ dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del comitato esecutivo.

 

ARTICOLO III-383

1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare‚ senza diritto di voto‚ alle riunioni del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della Banca centrale europea.

2. Il presidente della Banca centrale europea è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del Sistema europeo di banche centrali.

3. La Banca centrale europea trasmette al Parlamento europeo‚ al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione annuale sull'attività del Sistema europeo di banche centrali e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della Banca centrale europea presenta tale relazione al Parlamento europeo‚ che può procedere su questa base a un dibattito generale, e al Consiglio.

Il presidente della Banca centrale europea e gli altri membri del comitato esecutivo possono‚ a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa‚ essere ascoltati dagli organi competenti del Parlamento europeo.


Sottosezione 7

La Corte dei conti

ARTICOLO III-384

1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto che istituisce l'organo o organismo in questione non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione, in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, che è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Detta dichiarazione può essere completata da valutazioni specifiche per ciascuno dei principali settori di attività dell'Unione.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo, riferisce in particolare su ogni caso di irregolarità.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione. Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti. Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto presso le altre istituzioni, nei locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

Le altre istituzioni, organi o organismi che gestiscono le entrate o le spese per conto dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche che ricevono contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla Corte dei conti, a sua richiesta, i documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Per quanto riguarda l'attività della Banca europea per gli investimenti in merito alla gestione delle entrate e delle spese dell'Unione, il diritto della Corte dei conti di accedere alle informazioni in possesso della Banca è disciplinato da un accordo tra la Corte dei conti, la Banca e la Commissione.

In mancanza di un accordo, la Corte dei conti ha comunque accesso alle informazioni necessarie al controllo delle entrate e delle spese dell'Unione gestite dalla Banca.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annuale. Questa è trasmessa alle altre istituzioni ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento osservazioni su problemi specifici sotto forma, in particolare, di relazioni speciali e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni.

Essa adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono. Essa ha tuttavia la possibilità di istituire nel suo ambito delle sezioni per adottare talune categorie di relazioni o di pareri, alle condizioni previste nel regolamento interno.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

Essa adotta il suo regolamento interno. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

 

ARTICOLO III-385

1. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte‚ nei rispettivi Stati‚ delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

2. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni. Il loro mandato è rinnovabile. Il Consiglio adotta una decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

I membri della Corte dei conti designano tra loro, per tre anni, il presidente. Il suo mandato è rinnovabile.

3. Nell'adempimento dei loro doveri‚ i membri della Corte dei conti non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni.

4. I membri della Corte dei conti non possono‚ per la durata delle loro funzioni‚ esercitare alcun'altra attività professionale‚ retribuita o no. Fin dall'insediamento‚ assumono l'impegno solenne di rispettare‚ per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste‚ gli obblighi derivanti dalla loro carica, e in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettazione‚ dopo tale cessazione‚ di determinate funzioni o vantaggi.

5. A parte i rinnovi regolari e i decessi‚ le funzioni di membro della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente al paragrafo 6.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio‚ i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

6. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata‚ su richiesta della Corte dei conti‚ che non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

 

SEZIONE 2

GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE

Sottosezione 1

Il Comitato delle regioni

ARTICOLO III-386

Il numero dei membri del Comitato delle regioni non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.

I membri del Comitato e un numero uguale di supplenti sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile. Essi non possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo.

Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri e dei supplenti, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Alla scadenza del mandato di cui all'articolo I-32, paragrafo 2 in virtù del quale sono stati proposti, il mandato dei membri del Comitato termina automaticamente e essi sono sostituiti per la restante durata di detto mandato secondo la medesima procedura.

 

ARTICOLO III-387

Il Comitato delle regioni designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.

Esso adotta il suo regolamento interno.

 

ARTICOLO III-388

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dalla Costituzione e in tutti gli altri casi in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno, in particolare nei casi concernenti la cooperazione transfrontaliera.

Qualora lo reputino necessario‚ il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato‚ per la presentazione del suo parere‚ un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato‚ il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, se ritiene che siano in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia. Esso può inoltre formulare un parere di sua iniziativa.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione‚ unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.

 

Sottosezione 2

Il Comitato economico e sociale

ARTICOLO III-389

Il numero dei membri del Comitato economico e sociale non è superiore a trecentocinquanta. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta una decisione europea che determina la composizione del Comitato.

 

ARTICOLO III-390

I membri del Comitato economico e sociale sono nominati per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Il Consiglio adotta la decisione europea che stabilisce l'elenco dei membri, redatto conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.

Il Consiglio delibera previa consultazione della Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali e della società civile interessati dall'attività dell'Unione.

 

ARTICOLO III-391

Il Comitato economico e sociale designa tra i membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni e mezzo.

Esso è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di sua iniziativa.

Esso adotta il suo regolamento interno.

 

ARTICOLO III-392

Il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato economico e sociale nei casi previsti dalla Costituzione. Tali istituzioni possono consultare detto Comitato in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato può anche formulare un parere di sua iniziativa.

Qualora lo reputino necessario‚ il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato‚ per la presentazione del suo parere‚ un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato è trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione‚ unitamente a un resoconto delle sue deliberazioni.

 

SEZIONE 3

LA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

ARTICOLO III-393

La Banca europea per gli investimenti ha personalità giuridica.

I suoi membri sono gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo.

Una legge europea del Consiglio può modificare lo statuto della Banca europea per gli investimenti.

Il Consiglio delibera all'unanimità, su richiesta della Banca europea per gli investimenti e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Banca europea per gli investimenti.

 

ARTICOLO III-394

La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire‚ facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse‚ allo sviluppo equilibrato e fluido del mercato interno nell'interesse dell'Unione. A tal fine facilita‚ in particolare mediante la concessione di prestiti e garanzie‚ senza perseguire scopi di lucro‚ il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;

b) progetti volti all'ammodernamento o alla riconversione di imprese oppure alla creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che‚ per ampiezza o natura‚ non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;

c) progetti di interesse comune per più Stati membri che‚ per ampiezza o natura‚ non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca europea per gli investimenti facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi a finalità strutturale e degli altri strumenti finanziari dell'Unione.

 

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE ISTITUZIONI, ORGANI E

ORGANISMI DELL'UNIONE

ARTICOLO III-395

1. Quando‚ in virtù della Costituzione‚ delibera su proposta della Commissione‚ il Consiglio può emendare tale proposta solo deliberando all'unanimità‚ salvo nei casi di cui agli articoli I-55 e I-56, all'articolo III-396‚ paragrafi 10 e 13, all'articolo III-404 e III-405, paragrafo 2.

2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato‚ la Commissione può modificare la sua proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto dell'Unione.

 

ARTICOLO III-396

1. Quando, in virtù della Costituzione, le leggi o leggi quadro europee sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, si applicano le disposizioni che seguono.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.

4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.

6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;

b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;

c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:

a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;

b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo.

Conciliazione

10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.

11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.

Terza lettura

13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.

14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Disposizioni particolari

15. Quando, nei casi previsti dalla Costituzione, una legge o legge quadro europea è soggetta alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non sono applicabili.

In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio può chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.

 

ARTICOLO III-397

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto della Costituzione, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.

 

ARTICOLO III-398

1. Nell'assolvere i loro compiti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente.

2. La legge europea fissa disposizioni a tal fine, nel rispetto dello statuto e del regime adottati sulla base dell'articolo III-427.

 

ARTICOLO III-399

1. Le istituzioni, organi e organismi dell'Unione garantiscono la trasparenza dei loro lavori e adottano nei rispettivi regolamenti interni, in applicazione dell'articolo I-50, le disposizioni particolari relative all'accesso del pubblico ai loro documenti. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette all'articolo I-50, paragrafo 3 e al presente articolo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio provvedono alla pubblicità dei documenti relativi alle procedure legislative nel rispetto delle condizioni previste dalla legge europea di cui all'articolo I- 50, paragrafo 3.

 

ARTICOLO III-400

1. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano:

a) gli stipendi, indennità e pensioni del presidente del Consiglio europeo, del presidente della Commissione, del ministro degli affari esteri dell'Unione, dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del segretario generale del Consiglio;

b) le condizioni di impiego, in particolare gli stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Corte dei conti;

c) tutte le indennità sostitutive di retribuzione delle persone di cui alle lettere a) e b).

2. Il Consiglio adotta regolamenti e decisioni europei che fissano le indennità dei membri del Comitato economico e sociale.

 

ARTICOLO III-401

Gli atti del Consiglio, della Commissione o della Banca centrale europea che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati membri, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio viene effettuata. La formula esecutiva è apposta‚ con la sola verificazione dell'autenticità del titolo‚ dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designa a tal fine‚ informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato‚ quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'autorità competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia‚ il controllo della regolarità delle disposizioni esecutive è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

SEZIONE 1

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE

ARTICOLO III-402

1. Il quadro finanziario pluriennale è stabilito per un periodo di almeno cinque anni conformemente all'articolo I-55.

2. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.

3. Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

4. Qualora la legge europea del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario non sia stata adottata alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detta legge.

5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'esito favorevole della procedura stessa.

 

SEZIONE 2

BILANCIO ANNUALE DELL'UNIONE

ARTICOLO III-403

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

 

ARTICOLO III-404

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.

1. Ciascuna istituzione elabora‚ anteriormente al 1° luglio‚ uno stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio‚ che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.

2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1º settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.

3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1° ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale posizione.

4. Se‚ entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del Consiglio, la legge europea che stabilisce il bilancio è adottata;

b) non ha deliberato, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera adottata;

c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione.  Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.

5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.

7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:

a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata in conformità del progetto comune, o

b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o

c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o

d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo può, entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data del respingimento da parte del Consiglio e deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. La legge europea che stabilisce il bilancio si considera definitivamente adottata su questa base.

8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio.

9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che la legge europea che stabilisce il bilancio è definitivamente adottata.

10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto della Costituzione e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie dell'Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese.

 

ARTICOLO III-405

1. Se all'inizio dell'esercizio finanziario la legge europea che stabilisce il bilancio non è stata definitivamente adottata‚ le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo conformemente alla legge europea di cui all'articolo III-412‚ nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione del bilancio dell'esercizio precedente‚ senza poter superare il dodicesimo degli stanziamenti previsti nello stesso capitolo del progetto di bilancio.

2. Il Consiglio, su proposta della Commissione e nel rispetto delle condizioni fissate al paragrafo 1, può adottare una decisione europea che autorizza spese superiori al limite del dodicesimo in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412. Esso la trasmette immediatamente al Parlamento europeo.

Tale decisione europea prevede le misure necessarie in materia di risorse ai fini dell'applicazione del presente articolo, conformemente alle leggi europee di cui all'articolo I-54, paragrafi 3 e 4.

Essa entra in vigore trenta giorni dopo l'adozione se, entro tale termine, il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono, non decide di ridurre dette spese.

 

ARTICOLO III-406

Alle condizioni determinate dalla legge europea di cui all'articolo III-412‚ gli stanziamenti diversi da quelli relativi alle spese di personale e rimasti inutilizzati alla  fine dell'esercizio finanziario possono essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

Gli stanziamenti sono specificamente registrati in capitoli, che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e sono ripartiti in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.

Le spese

- del Parlamento europeo‚

- del Consiglio europeo e del Consiglio ‚

- della Commissione,

- della Corte di giustizia dell'Unione europea

sono iscritte in sezioni distinte del bilancio‚ senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.

 

SEZIONE 3

ESECUZIONE DEL BILANCIO E SCARICO

ARTICOLO III-407

La Commissione dà esecuzione al bilancio‚ in cooperazione con gli Stati membri, in base alla legge europea di cui all'articolo III-412, sotto la sua responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegnati, in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati in conformità di detto principio.

La legge europea di cui all'articolo III-412 stabilisce gli obblighi di controllo e di revisione contabile degli Stati membri nell'esecuzione del bilancio e le responsabilità che ne derivano. Essa fissa le responsabilità e le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere‚ nei limiti e alle condizioni fissati dalla legge europea di cui all'articolo III-412‚ a storni di stanziamenti da capitolo a capitolo o da suddivisione a suddivisione.

 

ARTICOLO III-408

Ogni anno la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di bilancio. Inoltre‚ comunica loro un bilancio finanziario che riporta l'attivo e il passivo dell'Unione.

La Commissione presenta inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti, in particolare rispetto alle indicazioni impartite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo III-409.

 

ARTICOLO III-409

1. Il Parlamento europeo‚ su raccomandazione del Consiglio‚ dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esamina‚ successivamente al Consiglio‚ i conti, il bilancio finanziario e la relazione di valutazione di cui all'articolo III-408‚ la relazione annuale della Corte dei conti‚ corredata delle risposte fornite dalle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, la dichiarazione di affidabilità di cui all'articolo III-384, paragrafo 1, secondo comma e le pertinenti relazioni speciali della Corte dei conti.

2. Prima di dare atto alla Commissione‚ o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di questa in materia di esecuzione del bilancio‚ il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo‚ su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.

3. La Commissione prende tutte le misure necessarie per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese‚ nonché ai commenti allegati alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

4. La Commissione‚ su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio‚ presenta relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e commenti e, in particolare, alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.

 

SEZIONE 4

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO III-410

Il quadro finanziario pluriennale e il bilancio annuale sono stabiliti in euro.

 

ARTICOLO III-411

La Commissione può‚ con debita informazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati‚ trasferire nella moneta di uno degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro‚ nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi previsti dalla Costituzione.

La Commissione evita‚ per quanto possibile‚ di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri interessati per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, ricorre alla banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altro istituto finanziario da questo autorizzato.

 

ARTICOLO III-412

1. La legge europea stabilisce:

a) le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti;

b) le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili.

La legge europea è adottata previa consultazione della Corte dei conti.

2. Il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, un regolamento europeo che fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e stabilisce le misure da applicare per far fronte alle eventuali esigenze di tesoreria. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti.

3. Il Consiglio delibera all'unanimità fino al 31 dicembre 2006 in tutti i casi contemplati dal presente articolo.

 

ARTICOLO III-413

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione vigilano sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi.

 

ARTICOLO III-414

Sono convocati regolarmente, su iniziativa della Commissione, incontri tra i presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione nell'ambito delle procedure di bilancio di cui al presente capo. I presidenti prendono tutte le misure necessarie per favorire la concertazione e il ravvicinamento fra le posizioni delle istituzioni che presiedono, al fine di agevolare l'attuazione del presente capo.

 

SEZIONE 5

LOTTA CONTRO LA FRODE

ARTICOLO III-415

1. L'Unione e gli Stati membri combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante misure prese a norma del presente articolo. Tali misure sono dissuasive e offrono una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Per combattere la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, gli Stati membri prendono le stesse misure che prendono per combattere la frode che lede i loro interessi finanziari.

3. Fatte salve altre disposizioni della Costituzione, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione contro la frode. A tal fine organizzano, con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.

4. La legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di offrire una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. È adottata previa consultazione della Corte dei conti.

5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure prese ai fini dell'attuazione del presente articolo.

 

CAPO III

COOPERAZIONI RAFFORZATE

ARTICOLO III-416

Le cooperazioni rafforzate rispettano la Costituzione e il diritto dell'Unione.

Esse non possono recare pregiudizio né al mercato interno né alla coesione economica, sociale e territoriale. Non possono costituire un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri, né possono provocare distorsioni di concorrenza tra questi ultimi.

 

ARTICOLO III-417

Le cooperazioni rafforzate rispettano le competenze, i diritti e gli obblighi degli Stati membri che non vi partecipano. Questi non ne ostacolano l'attuazione da parte degli Stati membri che vi partecipano.

 

ARTICOLO III-418

1. Al momento dell'instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione europea di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle eventuali condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito.

La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si adoperano per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri.

2. La Commissione e, all'occorrenza, il ministro degli affari esteri dell'Unione, informano periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito allo sviluppo delle cooperazioni rafforzate.

 

ARTICOLO III-419

1. Gli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in uno dei settori di cui alla Costituzione, eccetto i settori di competenza esclusiva e la politica estera e di sicurezza comune, trasmettono una richiesta alla Commissione precisando il campo d'applicazione e gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione rafforzata prevista. La Commissione può presentare al Consiglio una proposta al riguardo. Qualora la Commissione non presenti una proposta, informa gli Stati membri interessati delle ragioni di tale decisione.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio che delibera su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

2. La richiesta degli Stati membri che desiderano instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro della politica estera e di sicurezza comune è presentata al Consiglio. Essa è trasmessa al ministro degli affari esteri dell'Unione, che esprime un parere sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, e alla Commissione, che esprime un parere in particolare sulla coerenza della cooperazione rafforzata prevista con le altre politiche dell'Unione. Essa è inoltre trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.

L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa con una decisione europea del Consiglio, che delibera all'unanimità.

 

ARTICOLO III-420

1. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso in uno dei settori di cui all'articolo III-419, paragrafo 1, notifica tale intenzione al Consiglio e alla Commissione.

La Commissione, entro un termine di quattro mesi dalla data di ricezione della notifica, conferma la partecipazione dello Stato membro in questione. Essa constata, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte e adotta le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata.

Tuttavia, se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta. Alla scadenza di tale termine, essa riesamina la richiesta in conformità della procedura di cui al secondo comma. Se la Commissione ritiene che le condizioni di partecipazione continuino a non essere soddisfatte, lo Stato membro in questione può sottoporre la questione al Consiglio, che si pronuncia sulla richiesta. Il Consiglio delibera conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3. Può inoltre adottare, su proposta della Commissione, le misure transitorie di cui al secondo comma.

2. Ogni Stato membro che desideri partecipare a una cooperazione rafforzata in corso nel quadro della politica estera e di sicurezza comune notifica tale intenzione al Consiglio, al ministro degli affari esteri dell'Unione e alla Commissione.

Il Consiglio conferma la partecipazione dello Stato membro in causa previa consultazione del ministro degli affari esteri dell'Unione e dopo aver constatato, se del caso, che le condizioni di partecipazione sono soddisfatte. Il Consiglio, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione, può inoltre adottare le misure transitorie necessarie per l'applicazione degli atti già adottati nel quadro della cooperazione rafforzata. Tuttavia, se il Consiglio ritiene che le condizioni di partecipazione non siano soddisfatte, indica le disposizioni da adottare per soddisfarle e fissa un termine per il riesame della richiesta di partecipazione.

Ai fini del presente paragrafo, il Consiglio delibera all'unanimità e conformemente all'articolo I-44, paragrafo 3.

 

ARTICOLO III-421

Le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, sono a carico degli Stati membri partecipanti, salvo che il Consiglio, deliberando all'unanimità dei membri previa consultazione del Parlamento europeo, non disponga altrimenti.

 

ARTICOLO III-422

1. Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio deliberi all'unanimità, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà a maggioranza qualificata.

2. Qualora una disposizione della Costituzione che può essere applicata nel quadro di una cooperazione rafforzata preveda che il Consiglio adotti leggi o leggi quadro europee conformemente a una procedura legislativa speciale, il Consiglio, deliberando all'unanimità conformemente alle modalità di cui all'articolo I-44, paragrafo 3, può adottare una decisione europea che prevede che delibererà a norma della procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa.

 

ARTICOLO III-423

Il Consiglio e la Commissione assicurano la coerenza delle azioni intraprese nel quadro di una cooperazione rafforzata e la coerenza di dette azioni con le politiche dell'Unione, e cooperano a tale scopo.

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