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TITOLO V ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI ARTICOLO I-33 Atti giuridici dell'Unione 1. Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano come strumenti giuridici, conformemente alla parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri. La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi. Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi. La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi. Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante. 2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.
ARTICOLO I-34 Atti legislativi 1. Le leggi e leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo la procedura legislativa ordinaria prevista all'articolo III-396. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è adottato. 2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee sono adottate dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali. 3. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e leggi quadro europee possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.
ARTICOLO I-35 Atti non legislativi 1. Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione. 2. Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli articoli I-36 e I-37, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti o decisioni europei. 3. Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui la Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.
ARTICOLO I-36 Regolamenti europei delegati 1. Le leggi e leggi quadro europee possono delegare alla Commissione il potere di adottare regolamenti europei delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o legge quadro. Le leggi e leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati alla legge o legge quadro europea e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere. 2. Le leggi e leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti: a) il Parlamento europeo o il Consiglio può decidere di revocare la delega; b) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non solleva obiezioni. Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
ARTICOLO I-37 Atti esecutivi 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione. 2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste all'articolo I-40, al Consiglio. 3. Ai fini del paragrafo 2 la legge europea stabilisce preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. 4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.
ARTICOLO I-38 Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione 1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità di cui all'articolo I-11. 2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dalla Costituzione.
ARTICOLO I-39 Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Le leggi e leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio. Negli altri casi sono firmate dal presidente dell'istituzione che le ha adottate. Le leggi e leggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. 2. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati. I regolamenti e decisioni europei che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. 3. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.
CAPO II -DISPOSIZIONI PARTICOLARI ARTICOLO I-40 Disposizioni particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune 1. L'Unione europea persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri. 2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo e conformemente alla parte III. 3. Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee necessarie. 4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione. 5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro. 6. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III. Si pronunciano su iniziativa di uno Stato membro, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su proposta di quest'ultimo con l'appoggio della Commissione. Le leggi e leggi quadro europee sono escluse. 7. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata nei casi diversi da quelli previsti nella parte III. 8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune. Esso è tenuto informato della sua evoluzione.
ARTICOLO I-41 Disposizioni particolari relative alla politica di sicurezza e di difesa comune 1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri. 2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali. La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politica comune di sicurezza e di difesa adottata in tale contesto. 3. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune. Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa), incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari. 4. Le decisioni europee relative alla politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione, se del caso congiuntamente alla Commissione. 5. Il Consiglio può affidare lo svolgimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dall'articolo III-310. 6. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dall'articolo III-312. Essa lascia impregiudicato l’articolo III-309. 7. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord−Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa. 8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto informato della sua evoluzione.
ARTICOLO I-42 Disposizioni particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia: a) attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui alla parte III; b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali; c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'individuazione dei reati. 2. I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-260. Essi sono associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, conformemente agli articoli III-276 e III-273. 3. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente all'articolo III-264.
ARTICOLO I-43 Clausola di solidarietà 1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per: a) - prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri; - proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico; - prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico; b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo. 2. Le modalità d'attuazione del presente articolo sono previste all'articolo III-329.
CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE ARTICOLO I-44 Cooperazioni rafforzate 1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni della Costituzione, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da III-416 a III-423. Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo III-418. 2. La decisione europea che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipi almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo III-419. 3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati. 4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.
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