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TITOLO VI

LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

ARTICOLO I-45

Principio dell'uguaglianza democratica

L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi.

 

ARTICOLO I-46

Principio della democrazia rappresentativa

1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.

2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.

3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina al cittadino.

4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

 

ARTICOLO I-47

Principio della democrazia partecipativa

1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. La legge europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati membri da cui devono provenire.

 

ARTICOLO I-48

Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo

L'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia.

Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.

 

ARTICOLO I-49

Il mediatore europeo

Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione alle condizioni previste dalla Costituzione. Egli istituisce tali denunce e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

 

ARTICOLO I-50

Trasparenza dei lavori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.

2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.

3. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere, alle condizioni previste nella parte III, ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali documenti.

4. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al paragrafo 3.

 

ARTICOLO I-51

Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. La legge o legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

 

ARTICOLO I-52

Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtù del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunità religiose.

2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali.

3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

 

TITOLO VII

FINANZE DELL'UNIONE

ARTICOLO I-53

Principi finanziari e di bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio dell'Unione, conformemente alla parte III.

2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità della legge europea di cui all'articolo III-412.

4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in conformità della legge europea di cui all'articolo III412, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima.

5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo I-55.

6. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.

7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-415, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

 

ARTICOLO I-54

Risorse proprie dell'Unione

1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

2. Il bilancio dell'Unione è finanziato integralmente tramite risorse proprie, fatte salve le altre entrate.

3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore solo previa approvazione da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella legge europea adottata sulla base del paragrafo 3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

 

ARTICOLO I-55

Quadro finanziario pluriennale

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni, conformemente all'articolo III-402.

2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.

 

ARTICOLO I-56

Bilancio dell'Unione

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione conformemente all'articolo III-404. 

 

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