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Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 " Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012
Art. 1 1. L’articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 81. – Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento è
consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa
autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Art. 2 1. All’articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente: «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico». Art. 3 1. All’articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»; b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse. Art. 4 1. All’articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea»; b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio». Art. 5 1. La legge di cui all’articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare: a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica; b) l’accertamento delle
cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti
all’andamento del ciclo economico, all’inefficacia degli interventi e agli
eventi eccezionali; 2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresì: a) il contenuto della
legge di bilancio dello Stato; 3. La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013. 4. Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all’equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all’efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni. Art. 6 1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
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