TITOLO III
Rapporti
economici
Art.
35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte
le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all’estero.
Art. 36 - Il
lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie
annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Art. 37 - La donna lavoratrice ha gli
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al
lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale
adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il
lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali
norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
Art. 38 - Ogni cittadino inabile al
lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e
all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione
e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi
ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.
Art. 39 - L’organizzazione
sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non
la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di
legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei
sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Art. 40 - Il
diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Art. 41 - L’iniziativa
economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.
Art. 42 - La proprietà è pubblica o
privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti
dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della
successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43 - A fini di utilità generale la
legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e
salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di
utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano
carattere di preminente interesse generale.
Art. 44 - Al fine di
conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti
sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata,
fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove
ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la
ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone
montane.
Art. 45 - La Repubblica riconosce la
funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di
speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i
mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le
finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell’artigianato.
Art. 46 - Ai fini della elevazione
economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei
limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
Art. 47- La Repubblica incoraggia e
tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla
l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla
proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto
e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.