TITOLO IV
La Magistratura
Ordinamento
giurisdizionale
Art. 101 - La giustizia è
amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Art. 102 - La funzione giurisdizionale è esercitata da
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento
giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate
per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei
estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo
all’amministrazione della giustizia.
Art. 103 - Il Consiglio di Stato e gli altri organi di
giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie
indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Art. 104 - La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della
Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari
tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal
Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Art. 105 - Spettano al Consiglio superiore della magistratura,
secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati.
Art. 106 - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere
chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano
quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori.
Art. 107 - I magistrati sono inamovibili. Non possono essere
dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non
in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o
per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle
norme sull’ordinamento giudiziario.
Art. 108 - Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del
pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.
Art. 109 - L’autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria.
Art. 110 - Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
SEZIONE
II
Norme sulla giurisdizione
Art. 111 - La giurisdizione si attua
mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole
durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia,
nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei
motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni
necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di
interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo
carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa
nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di
prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla
la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella
formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre
volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del
suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in
contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale,
pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso
ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma
soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in
Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 112 - Il
pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Art. 113 - Contro gli atti della
pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o
amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari
mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti
della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge
stessa.